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Ordinanza — n. 27665/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for apparent motivation failing to critically evaluate abuse of right arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27665/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the second-instance tax court judgment for having apparent motivation that failed to critically evaluate the appellant's arguments. The Agency of Revenue argued the lower court ignored the lack of economic substance in the share purchase scheme, while the tax court merely affirmed the first-instance decision without specific reasoning. The court ruled that such generic affirmations render the decision null because they do not demonstrate a proper examination of the abuse of right claims.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.; Art. 10bis l. 212/2000: A second-instance judgment is null if its motivation is merely apparent, failing to provide clear, exhaustive, and critical reasons for confirming the first-instance decision on the abuse of right grounds.

Parole chiave

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apparent motivation abuse of right tax abuse second instance judgment lack of economic substance nullity of judgment critical evaluation società ad economia mista

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.
Art. 10bis della legge 212/2000
Lo schema si era ripetuto nel tempo al punto da configurare un’operazione abusiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10bis della legge 212/2000.
Art. 2697 c.c.
10 - bis della legge 212/2000 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’articolo 360, comma I, n.
art. 2697 c.c
10 - bis della legge 212/2000 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’articolo 360, comma I, n.
art. 118 disp. att. c.p
4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053
Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814
Cass., 7/8/2015 n. 16612
Cass. 21/9/2017 n. 22022
Cass. 25/10/2018 n. 27112
22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22760/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – Contro SOLUZIONI AZIENDALI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. Enrico Toson; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delVeneto, n. 898/05 / 20 23 , depositata i n data 18 settembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel1° ottobre 2024 dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Abuso del diritto - art. 10bis l.2 Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate contestava alla società Soluzioni Aziendali s.r.l., con l’avviso di accertamento n. SDC T6S030600505- 2019, un’operazione abusiva ex art. 10bis l. 212/2000, consistente nell’immissione, da parte del socio e legale rappresentante della società, di liquidità nella società, nel successivo acquisto, da parte dell’ente, di titoli azionari (realizzando una interposizione reale), e nella successiva iscrizione dei titoli nell’attivo circolante del bilancio, non già tra le immobilizzazioni finanziarie (non potendo dedurre, in tal caso, le minusvalenze). Lo schema si era ripetuto nel tempo al punto da configurare un’operazione abusiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10bis della legge 212/2000. La società proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento eccependone l’illegittimità sotto plurimi profili (decadenza, violazione dell’art. 43 t.u.i.r., vizio di motivazione, difetto dei presupposti dell’abuso del diritto). La CTP accoglieva il ricorso.

2. Interposto gravame dal l’Ufficio la Co rte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto confermava la sentenza gravata non ravvisando «nel comportamento posto in essere dalla Società alcun artifizio, manipolazione od uso improprio e/o deformato di strumenti giuridici»; riteneva, anzi, insindacabile la scelta dei soci di apportare liquidità nella società, che aveva investito nel titolo quotato al fine di lucrare sul possibile aumento di valore del titolo.

3. Avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motiv i . L a società ha resistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 1° ottobre 2024.Considerato che:

1. Conil primo strumento di impugnazione l’Ufficio deduce l a «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 - bis della legge 212/2000 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’articolo 360, comma I, n. 3, c.p.c., con riferimento all’interpretazione del requisito della “assenza di sostanza economica” (di cui al comma 2), indebitamente confuso con quello di “artifizio, manipolazione, uso improprio e deformato di strumenti giuridici”. Lamenta che l’assunto della CGT di secondo grado - relativo all’assenza, nel comportamento della società, di artifizi, manipolazioni, uso improprio o deformato di strumenti giuridici -sia errato in quanto i detti termini afferiscono alla evasione, non già all’elusione. L’abuso del diritto previsto dall’art. 10 - bis , in altri termini, non richiederebbe la prova di alcun artifizio o manipolazione, bensì solo l’assenza di sostanza economica dell’operazione o, come previsto dal comma 2, la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

2. Con il secondo strumento di impugnazione l’Ufficio deduce la «violazione del combinato disposto dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione meramente apparente fornita dalla C.T.R. in ordine all’infondatezza della pretesa erariale». Lamenta che la motivazione della sentenza (semmai, l’unica contestazione opponibile alla Società è di non aver seguito alla lettera il “Manuale del trader” in tema di investimento in titoli speculativi e volatili come quello acquistato) sarebbe meramente apparente, non dando conto dell’iter decisionale seguito dal giudice di appello e non avendo analizzato i presupposti dell’abuso del diritto (sostanza economica dell’operazione ed indebito vantaggio fiscale).

3. Il secondo motivo è fondato ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento del primo.Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., 7/4/2014 n. 8053). Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente –una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi diappello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).

Invero, nel caso di specie, la CGT di secondo gradoha indicato in modo del tutto generico la materia del contendere, omettendo di riportare ed esaminare le censure specificamente mosse dall’Agenzia nell'appello, limitandosi ad affermare, apoditticamente, che il principio espresso dalla CTP - circa l’insussistenza dell’abuso del diritto quando il contribuente adotti soluzioni legittime al fine di avere un minor carico fiscale -fosse condivisibile.Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CGT di secondo gradoa confermare la sentenza di primo grado.

4. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di prov