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Ordinanza — n. 27662/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal, ruling cinema tax credits require strict declaration to avoid forfeiture.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27662/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that granted a tax credit to a film production company. The agency argued the company failed to declare the credit, triggering statutory forfeiture, while the company claimed the omission was correctable. The court upheld the forfeiture rule, establishing that cinema tax credits constitute an irrevocable declaration of will requiring immediate and accurate filing to avoid loss of the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 327 della legge 244/2007; Art. 8, comma 2 del DM 7 maggio 2009: Tax credits for cinema incentives must be declared in the specific tax return to avoid forfeiture, as they represent an irrevocable declaration of will rather than a negotiable statement of fact.

Parole chiave

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cinema tax credits tax declaration forfeiture irrevocable declaration of will Revenue Agency appeal tax incentive regulation differimento dell'imposizione dichiarazione fiscale tardiva dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 327 della legge 244/2007
Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si fonda su di un unico motivo relativo alla v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 327, della legge 244/2007, nonché dell’art.
Art. 8, comma 2 del DM 7 maggio 2009
1, comma 327, della legge 244/2007, nonché dell’art. 8, comma 2°, del DM 7 maggio 2009, nel quadro RU della dichiarazione fiscale, tale omissione sarebbe stata non emendabile, con conseguente decadenza della contribuente dall’agevolazione.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
8, comma 2°, del DM 7 maggio 2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 11524/2018
Sez. 5, ord. n. 13343/2021
Sez. 5, ord. n. 9693/2024
Sez. 5, ord. n. 31052/2018
Cass. n. 27660/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2392/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, domiciliata ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI, 49, presso lo studio dell’avvocato RICCIONI ALESSANDRO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CICALA CARLO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 2956/2022 depositata il 22/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. RITENUTO CHE 1. L’Agenzia delle Entrate procedeva, nei confronti dell’impresa di produzioni cinematografiche MALIA S.R.L., alla liquidazione in via automatizzata del modello Unico anno di imposta 2014 di una somma a titolo di credito di imposta incentivi per il cinema; secondo l’ufficio, infatti, a fronte dell’omessa dichiarazione del credito di imposta di cui all’art. 1, comma 327, della legge 244/2007, nonché dell’art. 8, comma 2°, del DM 7 maggio 2009, nel quadro RU della dichiarazione fiscale, tale omissione sarebbe stata non emendabile, con conseguente decadenza della contribuente dall’agevolazione.

2. La contribuente impugnava la conseguente cartella di pagamento contestando la pretesa impositiva e rilevando la emendabilità dell’omissione formale in sede di dichiarazione dei redditi.

3. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso con la sentenza n. 9078/2019.

4. Successivamente, al contrario, la CTR del Lazio, con sentenza n. 2956/2022, accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente.

5. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso ritualmente notificato.

6. Il contribuente resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si fonda su di un unico motivo relativo alla v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 327, della legge 244/2007, nonché dell’art. 8, comma 2°, del DM 7 maggio 2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

2. Il motivoè fondato. Se pure è vero che in passato la soluzione della questione è stata controversa, occorre notare come già le sentenze non massimate di questa S.C. nn. 11524/2018 e 13343/2021 avessero ritenuto che quello oggetto di causa fosse un credito di imposta da indicare in dichiarazione a pena di decadenza. Al contrario, nella sentenza impugnata si afferma che La Corte di Cassazione ha affermato infatti il principio che la inemendabilità della dichiarazione dei redditi vale esclusivamente all'ipotesi in cui la dichiarazione stessa abbia non solo un contenuto di dichiarazione di scienza, ma anche espressione di volontà negoziale.

Ciò si verifica allorché il contribuente, a fronte del beneficio richiesto, assuma l'obbligo di effettuare i comportamenti imposti dal Legislatore. Nelle altre ipotesi, in relazione al principio di leale collaborazione fra fisco e contribuente, vale il principio della generale possibilità di correggere, nei termini previsti, eventuali errori materiali commessi… . Tale affermazione non è però pertinente al caso di specie. La questione è stata recentemente affrontata e decisa ex professo da Sez. 5, ord. n. 9693 del 10/04/2024 - Rv. 670808 – 01, secondo cui in tema di dichiarazione dei redditi, i crediti di imposta per incentivi al cinema devono essere indicati necessariamente, a pena di decadenza, nella dichiarazione per il periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso, trattandosi di una dichiarazione di volontà irretrattabile diretta a mutare la base imponibile, non emendabile in caso di errore, se non ove il contribuente dimostri che questo era conosciuto o conoscibile dall'amministrazione finanziaria, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c. Tale decisione si è posta nel solco della precedente Sez. 5, ord. n. 31052 del 30/11/2018 - Rv. 651910 – 01, che – sia pure con riguardo a diversa questione –ha affermato che il principio della generale emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze ”.

Va ricordato che il credito di imposta di cui si discute è stato previsto dall’art. 1, comma 327, lett.

c) n. 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute per specifici investimenti nel settore cinematografico. L'art. 4, comma 3, d.m. 21 gennaio 2010, attuativo del detto disposto, ha poi così precisato: I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato .

La decadenza così introdotta, al fine di fruire del beneficio d’imposta in esame, non può essere sottovalutata: essa comporta, piuttosto, la perentorietà del termine per fruire del medesimo contributo, così come con riferimento ad altro settore oggetto di incentivazione la decisione di Cass. n. 31052/2018 aveva stabilito. Trattasi di principi che questo Collegio intende ribadire anche nel presente caso. In contrario non può valorizzarsi il d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha modificato l'art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che ha natura di disposizione destinata ad operare pro futuro e non di interpretazione autentica (cfr.

Cass. n. 27660 del 2021). La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi che dovranno invece essere applicati nella decisione del caso. In definitiva, va accolto il motivo di ricorso e la pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi al principio di diritto enunciato. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente