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Ordinanza — n. 27657/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court revokes tax assessment due to prior annulments invalidating the synthetic income calculation basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27657/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation revoked the Supreme Court's decision and annulled the tax assessment notice against Viktoria Maslennikova. The taxpayer argued that capital movements were imports from her mother in Russia, not exports, and that prior annulments of assessments for two of the three tax years removed the legal basis for the current synthetic income determination. The court held that because the annulled judgments passed into res judicata, the statutory requirement for the synthetic income calculation under Article 38 of the Tax Code was no longer met, necessitating the annulment of the disputed notice.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 4, DPR n. 600/1973; When prior annulments of tax assessments for related tax periods invalidate the factual basis for a subsequent synthetic income determination, the current assessment must be annulled as the legal prerequisite for its validity has ceased to exist.

Parole chiave

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synthetic income determination inductive tax assessment res judicata annulments Article 38 Tax Code capital movement classification tax assessment revocation factual basis invalidity imposta annuale

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 4, DPR n. 600/1973
TK501P107969/2011 (allegato 1), con il quale, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 38, comma 4, del Dpr n.
Art. 38, commi 4, 5 e 6, DPR n. 600/1973
TK501P107969/2011 (allegato 1), con il quale, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 38, comma 4, del Dpr n.
art. 2909 c.c
La ricorrente invocava, quindi, il giudicato esterno ex art. 2909 c.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1578 / 20 24 R.G. propost o da : Viktoria Maslennikova (C.F. MSLVTR63H60Z154R ) , rappresentat a e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso , da ll’Avv. Pierluigi Muccari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Po n. 9; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliat e in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO r.g. n. 1578/2024, a.c.13/9/2024 Cons. est. Angelo Napolitano –intimata – Per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 33258/2023, depositatain data 29 / 11 /20 23 ; Udita la relazione, svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 13settembre 2024 ; Rilevato che: In data 20/12/2011, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma notificava alla signora Viktoria Maslennikova l’avviso di accertamento n. TK501P107969/2011 (allegato 1), con il quale, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 38, comma 4, del Dpr n. 600/73, procedeva alla determinazione in via sintetica del reddito ai fini Irpef, relativo al periodo d’imposta 2005, ai sensi degli articoli 41 e 38 commi 4 e 5 del Dpr n. 600/73 e del DM 10.9.1992 nella misura di euro 26.400 ed a richiedere, per gli effetti, il pagamento dell’Irpef e relative addizionali regionali ecomunali, con l’irrogazione delle relative sanzioni, il tutto per complessivi Euro 15.322,13.

Da interrogazioni al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria emergeva che la contribuente aveva effettuato nelle annualità 2005, 2006 e 2007 diversi movimenti di capitale da e verso l’estero, comunicati dagli intermediari finanziari residenti in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa sul c.d. “monitoraggio fiscale. Emergeva, inoltre, che aveva acquistato nell’anno 2006 un immobile adibito ad abitazione principale situato nel Comune di Roma, per un prezzo pattuito di euro 155.000, dei quali 130.000 erano stati pagati mediante l’accensione di un mutuo ed i residui euro 25.000 con esborso sostenuto dalla contribuente nel 2006.

Avverso il suddetto avviso di accertamento, la contribuente proponeva r.g. n. 1578/2024, a.c.13/9/2024 Cons. est. Angelo Napolitano ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma deducendo la illegittimità e la infondatezza nel merito della pretesa. La ricorrente evidenziava che, come chiarito nella fase di contraddittorio preventivo, i movimenti di capitali dell’8 novembre 2005 (per euro 15.000) e del 14 luglio 2006 (per euro 32.000), indicati dall’Ufficio quali esportazioni, come tali indici di capacità di spesa, rappresentavano in realtà movimenti di importazione di capitali, concernenti somme di denaro provenienti dalla madre, sig.ra Lidia Chumarova, residente in Russia, la quale aveva effettuato a favore della figlia una serie di bonifici per supportarla economicamente e far fronte al pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa di Roma.

La ricorrente, a riprova degli accrediti ricevuti, produceva, in allegato al ricorso, copia dell’estratto del proprio conto bancoposta acceso presso Poste Italiane. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 190/24/2013 del 07/05/13, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il reddito imponibile accertato da euro 26.400 a euro 20.000. La contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 2596/4/15, dell’08/05/15, rigettava l’appello della contribuente.

Avverso la decisione della CTR del Lazio, la Sig.ra Maslennikova presentava ricorso per cassazione, deducendo la illegittimità della sentenza per difetto di motivazione, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del Dpr 600/1973 per non avere la CTR applicato correttamente i principi previsti in materia di accertamento sintetico. L’Agenzia delle Entrate presentava controricorso in cassazione per resistere al ricorso della contribuente. r.g. n. 1578/2024, a.c.13/9/2024 Cons. est. Angelo Napolitano In data 19/04/19 la ricorrente presentava una memoria difensiva con la quale evidenziava che, nelle more del giudizio di cassazione, la CTR del Lazio - pronunciandosi nell’ambito dei giudizi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate, DP II di Roma aveva a rideterminato, in via sintetica, il reddito della ricorrente relativo agli anni 2006 e 2007, sulla base dei medesimi elementi e presupposti che avevano originato l’accertamento sintetico del reddito dell’anno 2005 -c on sentenze, rispettivamente, n. 2138/02/15 del 13 aprile 2015 e n. 26781/19/15 del 16 dicembre 2015, aveva ritenuto illegittima la pretesa dell’A.F. annullando, per gli effetti, gli atti impugnati.

La ricorrente invocava, quindi, il giudicato esterno ex art. 2909 c.c. depositando presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in allegato alla memoria, gli originali delle sentenze emesse dalla CTR del Lazio per le annualità 2006 e 2007, con attestazione del passaggio in giudicato. In data 20/07/23, in vista dell’adunanza in camera di consiglio del 25/10/23, la ricorrente presentava innanzi alla Corte di Cassazione una ulteriore memoria difensiva, con la quale, in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato delle sentenze della CTR del Lazio emesse per gli anni 2006 e 2007 e dell’annullamento degli avvisi di accertamento sintetici relativi a tali anni, successivi a quello in contestazione, insisteva per la illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 38 del Dpr 600/73, essendo venuto meno il presupposto richiesto dalla norma, applicabile ratione temporisall’epoca dei fatti in contestazione, della “non congruità del reddito dichiarato rispetto a quanto ricostruito dall’amministrazione finanziaria per due o più periodi di imposta”.

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente con ordinanza n. 33258/2023 depositata il 29/11/2023. r.g. n. 1578/2024, a.c.13/9/2024 Cons. est. Angelo Napolitano La Suprema Corte, in particolare, ha rigettato l’eccezione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c. sollevata dalla ricorrente, riferendo nella ordinanza n. 33258 del 2023 che “con le memorie difensive depositate non risultano prodotte le sentenze richiamate dalla ricorrente, in tesi riferite alle diverse annualità di imposta”. Avverso la suddetta ordinanza n. 33258/23 della Corte di Cassazione, la Sig.ra Maslennikova, come sopra rappresentata, propone ricorso ex art. 391 bis cpc.

In sede rescissoria, la contribuente adduce motivi a sostegno della cassazione della sentenza n. 2596/4/2015 depositata l’8 maggio 2015 dalla C.T.R. del Lazio. L’amministrazione è rimasta intimata. Considerato che: 1.Il motivo revocatorio è fondato. Alla memoria difensiva depositata in data 9 aprile 2019 risultano effettivamente allegate (spillate) due sentenze della C.T.R. del Lazio munite di attestato di passaggio in giudicato: la prima (n. 2138/02/15, depositata il 13 aprile 2015), di annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2006; la seconda (n. 26781/19/15, depositata il 16 dicembre 2015), di annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2007.

E’ vero che dalle annotazioni di cancelleria sul fascicolo d’ufficio non risulta specificamente l’allegazione di dette sentenze alla memoria depositata nel 2019, ma è altrettanto vero che non vi è prova che alla detta memoria non fossero state allegate giàall’epoca del deposito le menzionate sentenze della C.T.R. del Lazio.

2. Passando alla fase rescissoria, il secondo e il terzo motivo proposti con il ricorso originario, con i quali è stata censurata la sentenza d’appello per violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 600 r.g. n. 1578/2024, a.c.13/9/2024 Cons. est. Angelo Napolitano del 1973, sono fondati, con assorbimento del primo motivo fondato sul difetto di motivazione. 2.1. Il quarto comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, prima cioè delle modifiche apportate nel 2010, disponeva che l'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Orbene, con le sentenze, passate in giudicato, allegate alla memoria difensiva depositata nel 2019, sono stati annullati gli avvisi di accertamento notificati alla contribuente relativi a due dei tre anni d’imposta soggetti a verifica e a ricostruzione del reddito con metodo induttivo, con la conseguenza che è venuto a mancare un presupposto legale di validità dell’avviso di accertamento impugnato con il ricorso originario proposto in primo grado.

3. La sentenza impugnata per revocazione, dunque, è revocata. La sentenza d’appello impugnata con il ricorso per cassazione è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato in primo grado.

4. Le spese del presente giudizio e quelle dell’originario giudizio di cassazione seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. r.g. n. 1578/2024, a.c.13/9/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.

P.Q.M.

Revoca la sentenza impugnata per revocazione. Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello, assorbito il primo. Cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di accertamento impugnato in primo grado. Compensa le spese dei giudizi di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso, in favore di Viktoria Maslennikova, delle spese del presente giudizio e dell’originario giudizio di cassazione, che si liquidano in euro duemilacinquecento per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. ed euro duecento per spese vive per il primo, ed in euro duemilacinquecento per compenso