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Decreto — n. 27652/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27652/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27652/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3185/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI LATINA, elettivamente domiciliato in LATINA VIALE IV NOVEMBRE 25 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CAVALCANTI FRANCESCO PAOLO (CVLFNC64M30E472T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EMMI MARIA PAOLA, EMMI MASSIMO, EMMI GIULIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOSCANA N. 1, presso lo studio dell’avvocato CELLENTANI ENRICO (CLLNRC61B01H501B) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIMINO GELSOMINA (CMNGSM72A61A717Y) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.3966/2023depositata il 28/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 20.7.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27652/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COMUNE DI LATINA, elettivamente domiciliato in LATINA VIALE IV NOVEMBRE 25 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CAVALCANTI FRANCESCO PAOLO (CVLFNC64M30E472T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EMMI MARIA PAOLA, EMMI MASSIMO, EMMI GIULIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOSCANA N. 1, presso lo studio dell’avvocato CELLENTANI ENRICO (CLLNRC61B01H501B) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIMINO GELSOMINA (CMNGSM72A61A717Y) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.3966/2023depositata il 28/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 20.7.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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compensazione nel fallimento prestazioni compensative rimborso delle spese condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3185/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI LATINA, elettivamente domiciliato in LATINA VIALE IV NOVEMBRE 25 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CAVALCANTI FRANCESCO PAOLO (CVLFNC64M30E472T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EMMI MARIA PAOLA, EMMI MASSIMO, EMMI GIULIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOSCANA N. 1, presso lo studio dell’avvocato CELLENTANI ENRICO (CLLNRC61B01H501B) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIMINO GELSOMINA (CMNGSM72A61A717Y) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.3966/2023depositata il 28/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 20.7.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 1