Decreto — n. 27650/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7500/2024 R.G. proposto da : VRG WIND 129 S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO PIAZZA CASTELLO, 1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ARDOLINO DOMENICO (RDLDNC78T28L736Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.7846/2023depositata il 28/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata il 20.7.2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27650/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : VRG WIND 129 S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO PIAZZA CASTELLO, 1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ARDOLINO DOMENICO (RDLDNC78T28L736Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.7846/2023depositata il 28/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata il 20.7.2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7500/2024 R.G. proposto da : VRG WIND 129 S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO PIAZZA CASTELLO, 1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ARDOLINO DOMENICO (RDLDNC78T28L736Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.7846/2023depositata il 28/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata il 20.7.2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 19/10/2024