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Decreto — n. 27645/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27645/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27645/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2605/2024 R.G. proposto da : F.I.P. SRL, elettivamente domiciliato in MESSINA PIAZZA IMMACOLATA DI MARMO 4, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (RGNLGU62A02F158C) rappresentato e difeso dall'avvocato CECCIO GIANFILIPPO (CCCGFL69L12G234V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE PRESSO AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.5253/2023depositata il 19/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19.7.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27645/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : F.I.P. SRL, elettivamente domiciliato in MESSINA PIAZZA IMMACOLATA DI MARMO 4, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (RGNLGU62A02F158C) rappresentato e difeso dall'avvocato CECCIO GIANFILIPPO (CCCGFL69L12G234V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE PRESSO AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.5253/2023depositata il 19/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19.7.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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omissione del contribuente colpa concomitante mancato anticipo delle spese indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2605/2024 R.G. proposto da : F.I.P. SRL, elettivamente domiciliato in MESSINA PIAZZA IMMACOLATA DI MARMO 4, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (RGNLGU62A02F158C) rappresentato e difeso dall'avvocato CECCIO GIANFILIPPO (CCCGFL69L12G234V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE PRESSO AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.5253/2023depositata il 19/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19.7.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 19/10/20