Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 27632/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27632/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27632/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2750/2024 R.G. proposto da : ESIODO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato POZZI GIORGIO (PZZGRG71B13H501N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TASCO GIAMPIERO (TSCGPR51L31H501A) -ricorrente- contro COMUNE SESTO SAN GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 156, presso lo studio dell’avvocato PECORILLA GIUSEPPE (PCRGPP81A08H501T) rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARELLO ANTONIO (CHRNTN60T20L419E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2684/2023depositata il 07/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 20.7.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27632/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ESIODO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato POZZI GIORGIO (PZZGRG71B13H501N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TASCO GIAMPIERO (TSCGPR51L31H501A) -ricorrente- contro COMUNE SESTO SAN GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 156, presso lo studio dell’avvocato PECORILLA GIUSEPPE (PCRGPP81A08H501T) rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARELLO ANTONIO (CHRNTN60T20L419E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2684/2023depositata il 07/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 20.7.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

Generato dall'IA
rettifiche finanziarie spese di esecuzione spese di ripristino condanna al pagamento pecuniario pagamento dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2750/2024 R.G. proposto da : ESIODO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato POZZI GIORGIO (PZZGRG71B13H501N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TASCO GIAMPIERO (TSCGPR51L31H501A) -ricorrente- contro COMUNE SESTO SAN GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 156, presso lo studio dell’avvocato PECORILLA GIUSEPPE (PCRGPP81A08H501T) rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARELLO ANTONIO (CHRNTN60T20L419E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2684/2023depositata il 07/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 20.7.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il