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Ordinanza — n. 27618/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to non-existent notification via PEC before telematic process started.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27618/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax administration's appeal against a regional tax court decision. The administration argued that an appeal notification sent via PEC was invalid because the telematic process was not yet operational in the Lazio region at that time. The court ruled that such pre-operational notifications are legally non-existent, preventing any subsequent cure by the administration's appearance in court.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.c.; Art. 16 c.p.c.: Notification of an appeal via PEC prior to the operational start of the telematic tax process in the relevant region is deemed non-existent, precluding any subsequent cure by the notified party's appearance.

Parole chiave

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non-existent notification PEC appeal validity telematic process start tax procedure law cure of defect judicial notification appeal procedure crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
546 del 1992 e falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, 157 e 327 c.p.c.
Art. 16 c.p.c.
53 del 1994; violazione dell’art. 16, comma 4, del d.P.R.
Art. 16 bis d.lgs. n. 546 del 1992
53 del 1994; violazione dell’art. 16, comma 4, del d.P.R.
Art. 12, comma 3, d.lgs. n. 156 del 2015
546 del 1992 e violazionedell’art. 12, comma 3, del d.lgs.
Art. 113 c.p.c.
156 del 2015; violazione dell’art. 113, violazione dell’art.
Art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
53 del 1994; violazione dell’art. 16, comma 4, del d.P.R.
Art. 156, comma 3, 157 e 327 c.p.c.
546 del 1992 e falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, 157 e 327 c.p.c. in relazione all’art.
art. 156 c.p
546 del 1992 e falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, 157 e 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6-5, n. 27425/2018
ex multis, Cass., sez. 6-5, n. 27425/2018; Cass., sez.
Cass., sez. T, n. 21594/2024
27425/2018; Cass., sez. T, n. 21594/2024).
sez. T, n. 21594/2024
27425/2018; Cass., sez. T, n. 21594/2024).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 24124 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AMMISSIBILITA’ APPELLO NOTIFICATO A MEZZO PEC r.g. n. 24124/2017a.c.13 /9/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Domenico Ceci (C.F. CCEDNC50D06H501S), domiciliato elettivamente, nel corso del giudizio di appello, in Roma alla via Pasteur n. 4;

–intimato – Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL LAZIO– ROMA n. 1400 / 20 1 7 , depositat a in data 16 / 3 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 13 settembre 2024 ; Rilevato che: Con avviso di accertamento n. TK501A900871, relativo all’anno d’imposta 2007, emesso ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, fu accertato con metodo induttivo il maggior reddito d’impresa derivante dal trasferimento di una licenza per attività di noleggio con conducente da parte di Domenico Ceci (d’ora in poi, anche “il contribuente”).

Avverso tale avviso, il contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, che accolse solo parzialmente il ricorso. Su appello del contribuente, notificato a mezzo pec all’amministrazione, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado, annullando l’avviso di accertamento impugnato in prime cure. Contro la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 53 del 1994, modificato dall’art. 46, comma 1, lett.

a) n. 2 del d.l. n. 90 del 2014, convertito nella legge r.g. n. 24124/2017a.c.13 /9/2024 Cons. est. Angelo Napolitano n. 114 del 2014 e dell’art. 3 bis della stessa legge n. 53 del 1994; violazione dell’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 68 del 2005 e dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005; falsa applicazione dell’art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 e violazionedell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 156 del 2015; violazione dell’art. 113, violazione dell’art. 16 e 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 e falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, 157 e 327 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’amministrazione deduce chela notifica a mezzo pec dell’atto di appello all’Agenzia delle Entrate avvenuta prima che diventasse operativa la disciplina del processo tributario telematico nella Regione Lazio non è semplicemente nulla, al contrario di quanto ritenuto dalla C.T.R., bensì inesistente, con la conseguenza che non potrebbe verificarsi la sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. qualora il soggetto intimato si costituisca in giudizio. 1.1.

Il motivo è fondato. E’ giurisprudenza costante di questa Corteche è inesistente la notifica dell’atto di appello avvenuta a mezzo pec prima che sia divenuto operativo il processo tributario telematico nella regione in cui si trova il giudice dinanzi al quale sia stato proposto appello (cfr. ex multis, Cass., sez. 6-5, n. 27425/2018; Cass., sez. T, n. 21594/2024). Ne consegue che la costituzione in appello dell’amministrazione non poteva sanare il vizio dell’inesistenza della notificazione dell’appello. La sentenza di primo grado, dunque, è passata in giudicato, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché il giudizio non poteva proseguire.

Atteso che la giurisprudenza in materia si è definitivamente consolidata in epoca successiva alla notificazione a mezzo pec dell’appello nel caso di specie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di cassazione. r.g. n. 24124/2017a.c.13 /9/2024 Cons. est. Angelo Napolitano

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio di appello e le spese del giudizio di cassa