Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, ESIODO SRL, did not act to preserve the right to appeal the lower court's ruling against the Comune di Sesto San Giovanni. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request the decision of the appeal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2744/2024 R.G. proposto da : ESIODO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V. A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato TASCO GIAMPIERO (TSCGPR51L31H501A) rappresentato e difeso dall'avvocato POZZI GIORGIO (PZZGRG71B13H501N) -ricorrente- contro COMUNE SESTO SAN GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 156, presso lo studio dell’avvocato PECORILLA GIUSEPPE (PCRGPP81A08H501T) rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARELLO ANTONIO (CHRNTN60T20L419E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2966/2023depositata il 05/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 30.7.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il