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Decreto — n. 27589/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 27589/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Lorusso Paolo, had not acted to preserve the case while the opposing parties, the Revenue Agency and Equitalia, argued for the dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and the allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed renounced and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.

Parole chiave

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cassation appeal procedural extinction failure to request decision Civil Procedure Code time limit compliance restituzione e risarcimento eccezione di compensazione ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
PUGLIA n.481/2016 depositata il 25/02/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
PUGLIA n.481/2016 depositata il 25/02/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21477/2016 R.G. proposto da : LORUSSO PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato QUERCIA LUIGI (QRCLGU62P12C983I) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, conl'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARSO IVANA (CRSVNI54C71G372H) -controricorrente e ricorrente incidentale- -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.481/2016 depositata il 25/02/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con compensazione tra ricorrente ed Equitalia s.p.a., per reciproca soccombenza;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa le spese tra la parte ricorrenteed Equitalia s.p.a. Così deciso