Tax authority wins cassation appeal on notification timing and missing rental income proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's rejection of the taxpayer's prescription defense and granted the tax authority's appeal. The court held that the notification deadline was met based on the deposit date rather than the recipient's knowledge, and found the lower court failed to address the taxpayer's failure to prove the non-existence of rental contracts. Consequently, the original decision was quashed and remanded for a new trial to determine the correct taxable income.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 DPR n. 600/1973; Art. 8 L. n. 890/1982: The principle of subjective separation of notification effects applies to tax acts, meaning the deadline is calculated from the date the authority performs the necessary notification elements, not the date of the recipient's knowledge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro PELLEGRINO VINCENZO, rappresentato e difes o , in virtù di procura in calce alcontroricorso, dall’avvocato Gaetano Irollo; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,n. 4628 / 17 / 20 1 5 , depositata i n data 19 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel1° ottobre 2024 dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate emetteva unavviso di accertamento con cui recuperava ad imposizione, a fini Irpef, ai sensi dell’art. Avviso di accertamento- art. 41bis D.P.R. 600/1973 -vizi di notifica- redditi da locazione 41bis, d.P.R. n. 600/1973, maggior reddito di Vincenzo Pellegrino per l’anno 200 5, per effetto dell’omessa dichiarazione dei canoni di locazione di immobili siti in Melito. Il contribuente proponeva ricors o eccependo, preliminarmente, la prescrizione della pretesa erariale per essere stato notificato l’avviso oltre il termine di 5 anni.Nel merito, negava di essere il proprietario dei cespiti (per non aver proceduto alla stipula dei contratti definitivi dopo la sottoscrizione dei preliminari) e deduceva di aver indicato nel modello Unico/2006 al rigo RL10 quanto realmente percepito, ovvero Euro 35.000,00.
La CTPaccoglieva il ricorso rilevando che l’Ufficio non aveva prodotto l’avviso di ricevimento attestante la notifica dell’avviso, risultando prodotta unicamente la schermata del sito delle Poste da cui si evinceva l’accettazione della raccomandata in questione, da parte del centro postale di Napoli, il 16.12.2010.
2. L’Ufficio proponeva gravame innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania deducendo che la notificazione dell’avviso di accertamento si era regolarmente perfezionata secondo la procedura della cd. compiuta giacenza, essendo stato depositato il plico presso l’ufficio postale il 17.12.2010, notiziando il destinatario del detto deposito. La CTR rigettava l’appello ritenendo non provato il perfezionamento della notifica nei tempi e modi indicati dall’Ufficio.
3. Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motiv i . Il contribuente ha resistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 1° ottobre 2024. Considerato che:
1. Con il primo strumento di impugnazione l’Agenzia delle Entrate deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 8, co. 2^, 3^ e 4^ L. n. 890/82 in relazioneall’articolo 360 1^ co. n. 4 c.p.c. – error in procedendo » . Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, «risulta per tabulas, dalla documentazione in atti (v. copia dell’avviso di ricevimento), che l’avviso è stato consegnato all’Ufficiale postale, a mezzo di raccomandata, il 15/12/2010 e che il 17/12/2010 seguente l’agente postale, non avendo rinvenuto il destinatario presso il proprio domicilio, depositava il plico presso l’ufficio postale inviando al destinatario la prescritta raccomandata e che il contribuente provvedeva alritiro del plico, così come dallo stesso affermato, solo in data 25/01/2011» (pag. 5 del ricorso).
Il motivo è fondato. Invero, la CTP, con accertamento in fatto non smentito dalla CTR, ha acclarato che la raccomandata contenente l’avviso di ricevimento era stata accettata dall’Ufficio Postale il 16 dicembre 2010; dovendo applicarsi anche agli tributari e, in particolare, agli avvisi di accertamento (da ultimo, Cass. 27/06/2024, n. 17722) il principio della scissione degli effetti della notifica (in capo al notificante ed al destinatario dell’atto), il dies rilevante ai fini della verifica della tempestività della notifica è, per l’Ufficio, quello di accettazione della raccomandata da parte dell’ufficio postale.
Il detto principio, infatti, comporta la insensibilità, per il notificante, delle vicende afferenti alla fase esecutiva della notificazione. In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., sentenza 17/12/2021, n. 45543) hanno chiarito che “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.
Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”. Di tali principi non ha fatto corretta applicazione la CTR partenopea, ritenendo tardivo l’avviso di accertamento in quanto notificato oltre il 31 dicembre 2010.
2. Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 17, co. 1^ DPR n. 131/1986, dell’art. 41 DPR n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 1^ co. n. 3 c.p.c.». Sostiene di aver riportato nella motivazione dell’avviso di accertamento i 48 contratti di locazione registrati dal contribuente, in relazione ai quali risultava (almeno parzialmente) omessa in dichiarazione l’indicazionedei canoni. Di contro, Vincenzo Pellegrino non avrebbe mai dimostrato di aver denunciato la risoluzione dei detti contratti, nonostante il mancato definitivo trasferimento dovuto all’impossibilità della cessione dei beni, come statuito dalla sentenza n. 8561/2010 del Tribunale fallimentare di Napoli.
In definitiva, sarebbe mancata, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la prova, da parte del contribuente, del mancato (integrale, avendo comunque dichiarato Euro 35.000,00) percepimento dei canoni di locazione. Il motivo, ammissibile in quanto diretto a contestare l’autonoma ratio decidendi - relativa al merito - della sentenza, è fondato. Invero, l’asserita mancanza di ‘ragioni della pretesa erariale’, confinata in poche righe alla fine della motivazione della sentenza gravata, viene affermata in assenza diqualsiasi delibazione circa la fondatezza dell’assunto del contribuente, ovvero la circostanza che l’importodichiarato (Euro 35.000,00) corrispondesse effettivamente al quantumche, a prescindere dalla materiale percezione dei canoni (in assenza della registrazione della risoluzione dei contratti de quibus), andava dichiarato nell’anno in contestazione.Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza gravata va cassata; il giudice del rinvio, alla luce dei principi esposti e della documentazione in atti, dovrà verificare l’importo che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare nell’anno 2005.
3. Il ricorso va, per l’effetto, accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda