Italian Court dismisses tax fraud appeal regarding fictitious outsourcing and cost inflation schemes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by D.G. Multiservizi S.r.l. against a second-instance judgment rejecting its challenge to tax assessments. The lower court found the company engaged in a fictitious intermediation system where work was performed by de facto employees but formally routed through shell companies to issue invoices for non-existent services. The Court upheld this finding, rejecting the taxpayer's arguments regarding missing evidence and improper reasoning, confirming that the tax authority's presumptions were sufficient to prove the fraud.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 116, n. 1, lett. a) TUIR: The court established that a system of fictitious intermediation in the invoicing chain, where services are rendered by de facto employees of the taxpayer but formally assigned to shell companies, constitutes sufficient evidence of tax fraud when supported by consistent judicial reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25574/2023R.G. proposto da: D.G. MULTISERVIZI 2003 S .r.l. in Liquidazione ( C.F. 07613301006), in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentata e difesa dall’avv. CANDIDA D’AGOSTINO ( C.F. DGSCDD75L49F839G) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC del difensore –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: tributi – operazioni soggetti- vamente e oggettiva- mente inesistenti N.25574/23 R.G.
Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente - avverso la sentenza della CGT di secondo grado del Lazio , n. 2980/01/23depositata in data 18 maggio 2023 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024. RILEVATO CHE 1. La società contribuente D.G. MULTISERVIZI 2003 s.r.l. ha sepa- ratamente impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2013 e 2015,con i quali – a seguito di PVC – veniva contestat a alla società contribuente la partecipazione a una frode finalizzata all’evasione di imposte dirette e di IVA, con conseguente recupero di IVA, IRAP, IVA, oltre sanzioni e accessori.In particolare, l’Ufficio con- testava l’esternalizzazione (outsourcing) del costo del lavoro a soggetti terzi, i quali venivano interposti nella catena produttiva quali soggetti privi di organizzazione(società filtro) ed emettevano fatture per ope- razioni soggettivamente inesistenti; l’Ufficio contestava anche il ricorso a fatture di acquisto per prestazioni oggettivamente inesistenti finaliz- zate ad abbattere il reddito di impresa.
2. La CTP di Roma ha rigettato i ricorsi riuniti.
3. La CGT di secondo grado del Lazio , con la sentenza qui impu- gnata, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che la società contribuente ha posto in essere un «sistema di intermediazione fittizia nella catena di fatturazione», in cui le prestazioni di lavoro erano rese da personale di fatto alle dipendenze della contribuente ma formalmente incardinato nelle società filtro. Sotto tale profilo, il giudice di appello ha anche valorizzato altra pro- nuncia dello stesso giudice di appello pronunciatasi su altra annualità.
Ha, pertanto, ritenuto il giudice di appello che l’Ufficio ha fornito N.25574/23 R.G. Est. F. D’Aquino mediante presunzioni la prova del coinvolgimentodella società contri- buente nella frode fiscale e che la società contribuente non ha offerto la prova contraria. Quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, la sentenza impugnata ha ritenuto che tale prova non potesseessere fornita attraverso il ricorso alle scritture contabili, alla documentazione contrattualee al la regolarità dei mezzi di pagamento, atteso che tali strumenti costituiscono attuazione della frode fiscale, laddove l’Ufficio aveva fornito la prova della sovrafatturazione da parte della società contribuente.
4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio.
5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dalla ricorrente. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ar t t. 1, comma 2, 36, comma 2, n.
4) e 62, comma 1, dell’art. 3, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 17, primo comma, dell’art. 18, primo comma, dell’art. 19, primo comma del medesimo d.P.R., degli artt. 1655 e 1656 cod. civ., del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1, comma 1, lett. a), degli artt.2727, 2729 e 2697 cod. civ ., nonchè in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivodel giudi- zio. Osserva parte ricorrente contraddittorietà della motivazione nell’avere accertato, da un lato, la natura di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e, dall’altro, ritenuto sussistere una so- vrafatturazione degli importi.
Osserva come la sentenza di primo grado avrebbe statuito che l’interposizione delle società filtro sarebbe stata alla base della sovrafatturazione dei costi, affermazione di per sé con- traddittoria, censurata con il primo motivo di appello. La N.25574/23 R.G. Est. F. D’Aquino contraddittorietà –secondo parte ricorrente - sarebbe insita nel fatto che non possono, al contempo, dichiararsi inesistenti le operazioni sot- tostanti e, al contempo, dichiararsi le stesse esistenti, in considera- zione della circostanza che le stesse sarebbero oggetto di mera sovra- fatturazione degli importi; in questo vizio motivazionale sarebbe in- corsa anche la sentenza di appello, omettendo di pronunciarsi sulla re- lativa contestazione contenuta nel primo motivo di appello.
Deduce, inoltre, parte ricorrente che l’originaria contestazione della sovrafattu- razione sarebbe estranea agli atti impositivi impugnati.Deduce, infine, omesso esame di fatto decisivo sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo per pluralità dei profili di censura, essendo gli stessi articolati sotto separati profili, così come va rigettata l’eccezione di inammissi- bilità per revisione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, posto che la censura investe la contraddittorietà della motiva- zione espressa e l’omessa pronuncia su specifico motivo di appello.
3. Il Collegio ritiene di confermare la proposta di definizione acce- lerata. Quanto alla dedotta nullità della sentenza in relazione alla con- traddittorietà della sentenza di primo grado il ricorso si rivela inammis- sibile, in quanto, come indicato nella PDA,«in disparte la non censura- bilità della sentenza del giudice del merito per vizio di motivazione che non impinga nella nullità della sentenza per motivazione apparente (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), eventuali nullità della motivazione della sentenza di primo grado risultano assorbite dalla motivazione della sentenza di appello».
4. Quanto, poi, alla contraddittorietà della sentenza di appello, si conferma la PDA nella parte in cui ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. La sentenza di appello, dopo avere (sia pure succintamente) descritto il meccanismo di intermediazione di manodopera finalizzato N.25574/23 R.G. Est. F. D’Aquino all’emissione di fatture di acquisto per operazioni soggettivamente ine- sistenti(non oggetto di censura), nonché quello di ricezione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti ha concluso, richiamandosi al PVC –che «quanto alla contestata indeducibilità dei costi, […] l’ope- rato dell’Ufficio sfugge alla dedotta censura, giacché –come si evince dal PVC (pagg. 137 e ss) –la D.G.
Multiservizi S.r.l., in attuazione del meccanismo fraudolento sopra analiticamente descritto, aveva potuto “gonfiare” i costi contabilizzati attraverso la sovrafatturazione delle prestazioni ricevute, abbattendo per tale via le basi imponibili». Il rife- rimento alla sovrafatturazione non è riferito alla emissione di fatture attive, bensì alla indicazione fittizia di costi inesistenti, finalizzati a far emergere componenti negativi di reddito insussistenti, motivazione che appare coerente e compiuta.
5. Parimenti infondata è la censura per omessa pronuncia, posto cheil giudice di appello, come indicato al punto superiore, si è espres- samente pronunciato nel merito sulla questione della sovrafatturazione dei costi, così implicitamente rigettando la questione di contradditto- rietà della motivazione del giudice di primo grado. Si conferma, per- tanto, la PDA, ove si deduce che«non ricorre l’omessa pronuncia, ma il rigetto implicito, posto che il giudice del merito, al fine di assolvere l'onere di adeguatezzadella motivazione, non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi rite- nere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente in- compatibili con esse(Cass., n. 25509/2014), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli ele- menti di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 7662/2020)».
6. Quanto, poi, alla violazione del disposto dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorso è inammissibile per effetto del principio della «doppia conforme», come inammissibile è la censura N.25574/23 R.G. Est. F. D’Aquino secondo cui la questione della sovrafatturazione sarebbe estranea agli atti impugnati e, quindi, viziata da ultrapetizione, per assenza di spe- cificità della contestazione stessa in relazione agli atti e ai documenti di causa.
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, confermandosi la proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da di- spositivo e il raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata equita- tivamente in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimoarticolo, anch’essa come da dispositivo.
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in com- plessivi € 18.000,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 9.000,00 a termini dell’art.96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versament