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Ordinanza — n. 27545/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding sanctions for fictitious transactions based on insufficient evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27545/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax company's cassation appeal against a second-instance judgment imposing sanctions for fictitious transactions. The lower courts found that the tax authority provided sufficient circumstantial evidence of non-existent operations through anti-economic behaviors and the company failed to prove their existence. The court upheld this decision, noting that the appellate judge did not need to analyze every argument and that the evidence met the burden of proof.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, n. 3 and n. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 2697 of the Civil Code: The court rejects a cassation appeal when the lower court correctly applies the burden of proof regarding fictitious transactions based on circumstantial evidence of anti-economic behaviors without requiring an exhaustive analysis of all party arguments.

Parole chiave

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fictitious transactions tax sanctions burden of proof circumstantial evidence anti-economic behavior cassation appeal tax fraud fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, n. 3 and n. 4 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2697 of the Civil Code
Art. 112, 132, para. 2, n. 4 of the Code of Civil Procedure
Art. 111, para. 6 of the Constitution
civ., nonché dell’art. 111, sesto comma, Cost., deducendo mera apparenza della motivazione della sen- tenza impugnata.
Art. 96, para. 3 of the Code of Civil Procedure
La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod.
Art. 96, para. 4 of the Code of Civil Procedure
La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod.
Art. 13, para. 1-quater of D.P.R. 30 May 2002, n. 115
civ., nonché all’importo ulteriore di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R.
art. 96 cod. proc. civ
La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 2 December 2014, n. 25509
Cass., Sez. III, 20 November 2009, n. 24542
Cass., Sez. V, 2 April 2020, n. 7662
Cass., Sez. V, 30 January 2020, n. 2153
Cass., Sez. U., 28 November 2022, n. 32001
Cass., n. 34693/2022
Cass., n. 34693/2022, cit.), somma che viene liquidata come da dispositivo, così come viene equi- tativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25118/2023R.G. proposto da: PROGETTO ITALIA S.r.l. in liquidazione ( C.F. 06956211210 ) , in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. UMBERTO LA COMMARA (C.F. LCMMRT67M07F839M)in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo stu- dio in Roma, Vie Bruno Buozzi, 64 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: tributi – operazioni oggetti- vamente inesistenti N.25118/23 R.G.

Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente - avverso la sentenza della CGT di secondo grado del Lazio , n. 2692/13/23depositata in data 7 maggio 2023 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024. RILEVATO CHE 1. La società contribuente PROGETTO ITALIA S.r.l. ha impugnato un provvedimento di irrogazione sanzioni, relativo al periodo di imposta 2015, con il quale veniva applicata la sanzione di cui all’art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2016, n. 12, pari al 25% dei componenti negativi di reddito relativi a beni non effettivamente scambiati.

L’atto impugnato faceva seguito a una verifica, nel corso della quale veniva accertata l’emissione di fatture – come risulta dalla sentenza impugnata - per operazioni oggettivamente inesistenti , aventi ad oggetto irregolare somministrazione di lavoro e compravendite di merci, nonché si rile- vava l’indebita emissione di note di credito a storno di ricavi relativi alleoperazioni inesistenti.

2. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso.

3. La CTR del Lazio, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo che l’Ufficio ha fornito mediante elementi indiziari la prova della oggettiva inesistenza delle operazioni sottostanti e che la società contribuente non ha assolto all’onere della prova contraria relativa alla esistenza delle operazioni sottostanti.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tremotivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

5. E’stata emessa proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dalla ricorrente. Il ricorrente ha depositato memoria. N.25118/23 R.G. Est. F. D’Aquino CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 111, sesto comma, Cost., deducendo mera apparenza della motivazione della sen- tenza impugnata.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata, ritenendo che la società contribuente non avrebbe assolto al proprio onere della prova, ha invertito le regole di riparto dell’onere medesimo.Osserva il ricorrente che non sarebbe stato effettuato un vaglio di tutti gli ele- menti di prova addotti dalla società contribuente, né sarebbe stato esplicitato il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello ai fini della decisione.Osserva parte ricorrente di avere prodotto copiosa documentazione a sostegno della esistenza delle operazioni sottostanti, documentazione obliterata dal giudice di appello, che si sarebbe fon- dato unicamente sulle emergenze del PVC.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.116 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata respinto l’ecce- zione di nullità della sentenza di primo grado per avere questa confer- mato la legittimità dell’atto impositivo impugnato sulla base di elementi di fatto non risultanti dagli elementi di prova raccolti in giudizio, nonché senza confrontarsi con le emergenze processuali.

4. Il Collegio ritiene di confermare la proposta di definizione acce- lerata in relazione ai tre motivi di ricorso proposti. Quanto al primo motivo, il motivo si rivela infondato, in quanto la sentenza impugnata risulta rispettosa dell’obbligo costituzionale di motivazione (Cass., Sez. N.25118/23 R.G. Est. F. D’Aquino U., 7 aprile 2014, n. 8053). Il giudice di appello ha, difatti, ritenuto che l’impianto indiziario addotto dall’Ufficio a fondamento della oggettiva inesistenza delle operazioni sottostanti fosse sufficientemente pre- gnanteda far ritenere che la società in oggetto è stata appositamente costituita al solo scopo di aggirare il rifiuto del Consorzio Cantiere di Tivoli di effettuare forniture al soggetto assuntore del concordato Car- tur S.r.l. in liquidazione (Nives Conv S.r.l. ) , ponendo in essere false fatturazioni di acquisto e successive false fatturazioni di vendita. La motivazione del giudice di appello appare comprensibile e compiuta.

5. Il secondo e il terzo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto –in disparte, quanto alla dedotta nullità della sentenza di primo grado,l’assorbimento della sud- detta pronuncia in quella di appello -il ricorrente, attraverso la censura di violazione di legge, intende giungere a un diverso accertamento in fatto tramite una rilettura del materiale probatorio, attività riservata al giudice del merito. Come indicato nella proposta di definizione accele- rata «il giudice di appello ha fondato l’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio sul riscontro di comportamenti antieconomici da parte della società contribuente, che ha ceduto beni, nella catena distributiva che giunge dal committente al cessionario finale, a un va- lore inferiore a quelli di acquisto, con evidente antieconomicità atta a dimostrare l’interposizione fittizia della contribuente tra committente e cessionario (“l’Ufficio attraverso l’individuazione di comportamenti an- tieconomici messi in essere dall’Appellante ha dimostrato le fittizietà delle operazioni, ritenute oggettivamente inesistenti per tramite dell’utilizzo di false fatturazioni di acquisto e successive false fattura- zioni di vendita, aogni ragionevole dubbio che la società Progetto Italia S.r.l.

è stata costituita al solo scopo – come ammesso dallo stesso Contribuente –di aggirare il rifiuto del Consorzio di effettuare forniture a Nives – assuntore del concordato relativo alla Cartur - , poiché N.25118/23 R.G. Est. F. D’Aquino trattandosi di una società di nuova costituzione la stessa rischiava di non avere credibilità da parte dei fornitori e, quindi, di non riuscire ad avviare la propria attività”); né può sostenersi che il giudice di appello abbia invertito l’onere della prova, dovendosi ritenere l’espressione “di- spensa dalla prova” ascrivibile alla sufficienza delle prove addotte dall’Ufficio».

6. Parimenti, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi rite- nere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente in- compatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza chesia necessaria l'a- nalitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662;

Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). 7.La memoria di parte ricorrente non aggiunge ulteriori rilevanti profili di indagine. Il ricorso va, pertanto, rigettato, confermandosi la proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e il raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata equitativamente in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001;

Cass., n. 34693/2022, cit.), somma che viene liquidata come da dispositivo, così come viene equi- tativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in com- plessivi € 10.600,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, N.25118/23 R.G. Est. F. D’Aquino il ricorrente al pagamento dell’importo di € 5.500,00 a termini dell’art.96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore import