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Ordinanza — n. 27484/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax notice dismissal due to invalid electronic mail notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27484/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of the notice, which had previously rejected the appeal on grounds of non-existent electronic mail notification. While the lower court ruled the notification invalid because the recipient's electronic address was not yet registered in the public registry at the time of sending, the Cassation court found this reasoning incorrect for tax proceedings. The court held that the specific rules regarding the public registry did not apply to the tax process, thereby validating the notification and overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 28 comma 1 lett. c) d.l. 76/2020; Art. 16 d.m. 163/2013: The requirement for a public electronic address registry does not apply to tax proceedings, rendering notifications via standard electronic addresses valid even if the recipient's address was not yet registered.

Parole chiave

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tax appeal notification electronic address registry public administration rules tax procedure validity non-existent address Cassation cassation regional tax court notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 28 comma 1 lett. c) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76
La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente per inesistenza della notifica, sulla base delle seguenti ragioni: -ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett.
Art. 16 comma 1 lett. a) n. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 ter del d.l.
Art. 7 comma 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
47, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n.
Art. 16 del decreto direttoriale del M.E.F. del 4 agosto 2015
Secondo quanto previsto dall’art. 16 del decreto direttoriale del M.E.F. del 4 agosto 2015 emanato in attuazione dell’art.
Art. 2 comma 1 lett. c) del decreto direttoriale del M.E.F. del 15 dicembre 2016
La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente per inesistenza della notifica, sulla base delle seguenti ragioni: -ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett.
art. 380 bis cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato ha proposto la definizione anticipata del giudizio per manifesta infondatezza.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12739
del 15 dicembre 2016, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella Regione Sicilia a far data dal 15 giugno 2017 (in motivazione Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12739, e Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, n. 15776/2023
12739, e Cass., Sez. 5, n. 15776/2023).
Sez. 5, n. 15776/2023
12739, e Cass., Sez. 5, n. 15776/2023).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 6725 / 20 2 3 propost o da: Giardina Vincenza, nata in Serradifalco (CL) il 26/11/1946 ( C . F . : GRDVCN46S66I644G) ed ivi residente , al Corso Garibaldi n. 106, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Pietro Bruccheri ( C . F . : BRCNLP72R20H792S), giusta procura su foglio separato e congiunta al ricorso ( p.e.c.: avv.brucc heriangelopietro@pec.giuffre.it; fax : 0922738665); -ricorrente - contro Comune di Serradifalco, con sede legale in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, in Serradifalco (C.F.: 00136780855 ) , in persona del suo Sindaco e legale rappresentante p.t.

Leonardo Burgio, nato il 30.11.1983 a Palermo (C.F.: BRGLRD83S30G273N), rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Onofrio Campione (C.F.: CMPNNN68P22B429C) , come da procura speciale allegata Avvisi accertamento Tarsu/Tia – Proposta definizione accelerata al controricorso e per Delibera di G.M. n. 51 del 31.03.2023 , ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta, alla Via Antonio Guastaferro n. 2, presso il suo studio e con domicilio digitale presso la sua pec antonio.campione@legalmail.it; -controricorrente - - avverso la sentenza n. 2340 / 20 23 emessa dal la CTR Sicili a in data 10/03/2023e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. La controversia ha ad oggetto un ricorso avverso due avvisi di accertamento (nn. 324 e 605) notificati dal Comune di Serradifalco a GiardinaVincenza per il pagamento della TARSU/TIA dell’anno 2013.

2. La CTP ha accolto il ricorso limitatamente alla censura circa l’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.

3. La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente per inesistenza della notifica, sulla base delle seguenti ragioni: -ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett.

c) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), le p.e.c. registrate presso l’I.P.A. sono utilizzabili a condizione che l’ente non abbia provveduto a registrare la propria p.e.c. presso il c.d. Registro PP.AA. ed in tal senso nella relazione di notificazione il difensore che procede alla notifica dell’appello tributario (o del ricorso introduttivo di primo grado) deve preliminarmente accertare l’assenza di indirizzo p.e.c. nel predetto registro e dichiarare tale eseguito accertamento nella stessa relazione di notificazione quale condicio iuris di validità dell’indirizzo p.e.c. estratto dall’I.P.A. e della adottata procedura di notificazione a mezzo p.e.c.; - tale meccanismo è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. avvenuta il 16.07.2020 (G.U. n. 178), per cui alla data di notificazione dell’appello avvenuta in data 23.06.2020 il registro IPA non era tout court consideratopubblico registro, con la conseguenza che la notifica sull’indirizzo presente su I.P.A. (comune.serradifalco@pec.it) era inesistente.

4. Giardina Vincenz a ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. Il Comune di Serradifalco ha resistito con controricorso. Ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato ha proposto la definizione anticipata del giudizio per manifesta infondatezza. Il difensore del ricorrente, munito di procura speciale,ha proposto is tanza di decisione del ricorso, illustrandola conmemoria illustrativa. Considerato che 1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e dell’art. 16 bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 5, 7, e 9 del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163.

Sostiene il ricorrente che la notifica del processo tributario è regolata dall’art. 16 bis del d.l. n. 546 del 1992, secondo cui le notifiche devono essere effettuate con le modalità telematiche contenute nel d.m. n. 163 del 2013. Tale d.m. prescrive che le notificazioni siano eseguite mediante la trascrizione dei documenti informatici all’indirizzo p.e.c. di cui all’art.

7. Quest’ultima norma dispone, al quinto comma, che, per gli enti impositori, l’indirizzo di p.e.c. per le notifiche è quello individuatonell’art. 47, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA. Ad avviso del ricorrente, quindi, la sentenza impugnata ha errato laddove non ha ritenuto di applicare l’art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, da ritenersi prevalente in quanto relativo alla disciplina applicabile al rito tributario. 1.1. Il motivo è fondato. Su una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella in esame si è di recente pronunciata Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12617 del 2024, le cui argomentazioni questo Collegio intende condividere.

Prevede l’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (intitolato “Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici”), nella versione vigente dal 24/10/2018 al 15/09/2022 e, dunque, applicabile alla presente fattispecie, che: «Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione» (Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lett. a, n. 4), del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136).

Il citato d.m. dispone che: «1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del medesimo decreto (rubricato “Indirizzo di posta elettronica certificata”), «Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA».

La Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016 -Processo tributario telematico – linee guida, in relazione al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, in proposito ha previsto che: «Gli atti e i documenti notificati devono possedere i requisiti già elencati nel paragrafo 5. In ordine all’individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.indicepa.gov.it) e nell’INI-PEC (www.inipec.gov.it)».

Secondo quanto previsto dall’art. 16 del decreto direttoriale del M.E.F. del 4 agosto 2015 emanato in attuazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 163 del 2013, nonché dall’art. 2, comma 1, lett.

c) del successivo decreto direttoriale del M.E.F. del 15 dicembre 2016, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella Regione Sicilia a far data dal 15 giugno 2017 (in motivazione Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12739, e Cass., Sez. 5, n. 15776/2023). Ne consegue che, nel caso in esame, la notificazione dell’appello avvenuta in data 23.06.2020 all’indirizzo risultante dal registro IPA non è inesistente, ma è da ritenere correttamente eseguita. Né può trovare applicazione la normativa richiamata nella sentenza impugnata, in virtù del principio di specialità del processo tributario.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche