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Decreto — n. 27438/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27438/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27438/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ricorso n. 9257/2019proposto da: MARCO FAVA, in qualità di erede del sig. PILADE FAVA, WILMA INES GALMARINI eFAPI SNC DI FAVA PILADE C., rappresentatie difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Carlo Romano e Marco Longobardied elettivamente domiciliati presso lo studio PwC – TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti sito in Roma, Largo Angelo Fochetti n. 29; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 244 / 18 /20 1 9 , depositata il 17 gennaio 2019. Visto l’atto depositato il 29 marzo2024 con il quale i ricorrenti ha nno rinunciato al ricorso; considerato che,per la peculiare evoluzione della questioneanche in fase amministrativa con riguardo agli atti successivi o comunque collegati,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27438/2024 — snciv · Corte di Cassazione: ricorso n. 9257/2019proposto da: MARCO FAVA, in qualità di erede del sig. PILADE FAVA, WILMA INES GALMARINI eFAPI SNC DI FAVA PILADE C., rappresentatie difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Carlo Romano e Marco Longobardied elettivamente domiciliati presso lo studio PwC – TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti sito in Roma, Largo Angelo Fochetti n. 29; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 244 / 18 /20 1 9 , depositata il 17 gennaio 2019. Visto l’atto depositato il 29 marzo2024 con il quale i ricorrenti ha nno rinunciato al ricorso; considerato che,per la peculiare evoluzione della questioneanche in fase amministrativa con riguardo agli atti successivi o comunque collegati,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 29 marzo2024 con il quale i ricorrenti ha nno rinunciato al ricorso; considerato che,per la peculiare evoluzione della questioneanche in fase amministrativa con riguardo agli atti successivi o comunque collegati,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 9257/2019proposto da: MARCO FAVA, in qualità di erede del sig. PILADE FAVA, WILMA INES GALMARINI eFAPI SNC DI FAVA PILADE C., rappresentatie difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Carlo Romano e Marco Longobardied elettivamente domiciliati presso lo studio PwC – TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti sito in Roma, Largo Angelo Fochetti n. 29; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 244 / 18 /20 1 9 , depositata il 17 gennaio 2019. Visto l’atto depositato il 29 marzo2024 con il quale i ricorrenti ha nno rinunciato al ricorso; considerato che,per la peculiare evoluzione della questioneanche in fase amministrativa con riguardo agli atti successivi o comunque collegati,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11/10/2024 Il Preside