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Ordinanza — n. 27416/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to renew service of process order within strict time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27416/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the taxpayer failed to comply with the interlocutory order to renew service of process on the respondent company. Although the lower court granted a 60-day extension for proper notification, the taxpayer did not deposit the necessary documents in the registry within the mandatory twenty-day period following the deadline. Consequently, the Court ruled that the lack of compliance rendered the appeal inadmissible rather than merely improcedibile, citing established case law on the strict application of procedural deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 371 bis c.p.c.; Art. 291 c.p.c.; The failure to comply with an interlocutory order to renew service of process within the prescribed time limits renders the cassation appeal inadmissible, distinguishing this from mere late deposit of integration acts.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal renewal of service of process procedural deadlines contumacy in cassation interlocutory order compliance ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 371 bis c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 330, comma 3, c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
34/2019, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, dichiarato l’inammissibilità dell’appello da essa proposto per essersi avvalsa di un professionista appartenente al libero foro.
Art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
Art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.
art. 371 bis c.p
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1930 del 25/01/2017
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019
1930 del 25/01/2017; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 3 3530 / 20 1 9 propost o da: Agenzia delle Entrate - Riscossione (C.F. : 13756881001 ) , in pe rsona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Benvenuto Mobili s.r.l.; -intimato - -avverso la sentenza n. 1049/03/ 20 19 emessa dal la CTR Calabria in data 03/04/2019 e non notificat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che Intimazione di pagamento cartelle – Ordine rinnovazione notificazione ricorso cassazione 1. La Benvenuto Mobili s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso l’intimazione di pagamento riferita a numerose cartelle di pagamento per tributi erariali non pagati.

2. La Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del ricorso, annullava gli avvisi di intimazione e gli atti presupposti.

3. La sentenza veniva impugnata da Agenzia Entrate-Riscossione e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Calabria dichiarava inammissibile l’appello, essendosi l’Agenzia delle Entrate - Riscossione avvalsa di un avvocato del libero foro.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi. La contribuente non ha svolto difese.

5. Con ordinanza interlocutoria del 6/10/2021 veniva acquisito il fascicolo dei giudizi di merito. Con successiva ordinanza interlocutoria dell’11/5/2022 il Collegio, rilevato che la notifica del ricorso per cassazione, anche in esito a processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario, rimettevala causa sul ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni per la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della Benvenuto Mobili s.r.l.

Considerato che 1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, e 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992, 1, comma 8, d.l. 193/2016, nonché 4-novies d.l. n. 34/2019, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, dichiarato l’inammissibilità dell’appello da essa proposto per essersi avvalsa di un professionista appartenente al libero foro.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in subordine, la violazione degli artt. 182, secondo comma, cod. proc. civ. e 11 e 12, comma 10, d.lgs.n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR escluso che nel caso di specie si potesse concedere un termine per regolarizzare il mandato alle liti conferito dall’Agenzia.

3. Preliminarmente, occorre rilevare che la ricorrente non ha ottemperato all’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della Benvenuto Mobili s.r.l.disposto dal Collegio della allora Sesta sezione con ordinanza interlocutoria dell’11/5/2022, ritualmente comunicata dalla Cancelleria all’Avvocatura dello Stato in data 7/9/2022. Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso.

Peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1930 del 25/01/2017; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019).

4. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo la contribuente svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Cosìdeci