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Decreto — n. 27408/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 27408/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling on a tax dispute. The tax authority argued that the case was definitively resolved under the new legislative framework, while the taxpayer contested the automatic termination. The court upheld the decision because the specific statutory provisions mandated the process's extinction upon the transmission of the case list.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The civil procedure is automatically extinguished when the case list is transmitted to the tax authority, terminating the litigation without the need for a formal denial of the claim.

Parole chiave

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process extinction tax litigation automatic termination case list transmission legislative framework civil procedure Supreme Court ruling crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1469 / 0 5 / 20 2 1 , depositata il 01 / 12 /20 2 1 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3806/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro Sig. BOCCALETTI Armando rappresentat o e difes o dall’Avv. Angelo VOZZA, dall’Avv. Carlo NASCIMBEN e dall’Avv. Alessio FASSANELLI avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. VENETO n. 1469 / 0 5 / 20 2 1 , depositata il 01 / 12 /20 2 1 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 14/10/2024 Il