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Ordinanza — n. 27401/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows IACP's IMU exemption claim by remanding case to verify social housing status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27401/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the first and second grounds of appeal regarding procedural nullity and omitted facts, but accepted the third ground concerning statutory interpretation. The applicant argued that social housing units leased by the IACP should qualify for an IMU exemption, while the lower court denied it based on the units being used indirectly. The court ruled that the lower court erred by excluding the exemption without verifying if the properties met the specific criteria for social housing under the relevant decree, thus remanding the case for a new factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. n. 102 del 2013; Art. 2, comma 4, del d.l. n. 102 del 2013: The court establishes that IMU exemptions for IACP housing depend strictly on the specific definition of 'social housing' in the ministerial decree, requiring a verification of the property's nature rather than a blanket exclusion based on lease status.

Parole chiave

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IMU exemption social housing status IACP properties tax liability Cassation remand deduzione delle spese di manutenzione di immobili imposta immobiliare indennità di residenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.
la nullità della sentenza per mancanza assoluta dei suoi requisiti essenziali, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., in quanto i giudici di appello, come quelli di primo grado, hanno frainteso la questione controversa e non l’hanno, pertanto, minimamente affrontata;
Art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.
l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., e, cioè, circa la natura di alloggi sociali degli immobili in esame, confermata dai bandi, predisposti dallo stesso Comune, per l’assegnazione;
Art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.
22 aprile 2008, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., posto che l’art.
Art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011
la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 e del d.m.
d.m. 22 aprile 2008
201 del 2011 e del d.m. 22 aprile 2008, ai sensi dell’art.
Art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. n. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del 2013
I precedenti ora richiamati hanno chiarito che l'art. 2, comma 2, lett.
Art. 2, comma 4, del d.l. n. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del 2013
I precedenti ora richiamati hanno chiarito che l'art. 2, comma 2, lett.
Art. 4 del d.l. n. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del 2013
art. 360 c.p
dell'art. 360 c.p.c. èinammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 3, 28 febbraio 2023, n. 5947).

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 23 maggio 2024, n. 14511
22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2024, n. 14511; in questo senso già cfr.
Cass., Sez. 5, 14/12/2021, n. 39799
Cass., Sez. 5, 14/12/2021, n. 39799 e Sez.
Cass., Sez. 5, 29/11/2021, n. 37342
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12447/2022 R.G. proposto da: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - IACP PROVINCIA CASERTA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDASSARRE CASTIGLIONE N 55, presso lo studio dell’avvocato VOGLINO ALESSANDRO (VGLLSN63D24H501I) e rappresentato e difeso dall'avvocato BENINCASA FABIO (BNNFBA66M07F839M) -ricorrente- contro COMUNE MARCIANISE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE FEUDIS SEBASTIANO (DFDSST60A30D643N), pec sebastianodefeudis@pec.ordineavvocatirani.it -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA, n. 2240/2022 depositata il 03/03/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. FATTI DI CAUSA 1.L’Istituto autonomo case popolari di Caserta ha impugnato l’avviso di accertamento con cui il Comune di Marcianise ha chiesto il pagamento, a titolo di imu, sanzioni ed interessi, di euro 409.221,00 per l’anno 2015. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado. 3.L’appello del contribuente è stato rigettato. La Commissione tributaria regionale ha escluso l’esenzione invocata ritenendo la stessa applicabile esclusivamente per i beni di proprietà utilizzati direttamente per attività senza scopo di lucro e, dunque, non spettante per gli immobili utilizzati indirettamente e concessi in locazione dietro corrispettivo, atteso che i canoni, sia pure fissati in misura inferiore a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e non escludono il carattere economico dell’attività svolta. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Istituto autonomo case popolari di Caserta. 4.Ha resistito con controricorso il Comune di Marcianise, chiedendo dichiarare il ricorso inammissibile o, comunque, infondato. 5.La causa è stata decisa all’adunanza camerale dell’11 ottobre 2024.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Istituto autonomo case popolari di Caserta ha dedotto:

1) la nullità della sentenza per mancanza assoluta dei suoi requisiti essenziali, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., in quanto i giudici di appello, come quelli di primo grado, hanno frainteso la questione controversa e non l’hanno, pertanto, minimamente affrontata;

2) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., e, cioè, circa la natura di alloggi sociali degli immobili in esame, confermata dai bandi, predisposti dallo stesso Comune, per l’assegnazione;

3) la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 e del d.m. 22 aprile 2008, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., posto che l’art. 13, comma 2, lett b, del d.l. n. 201 del 2011 è astrattamente applicabile agli immobili locati dagli istituti autonomi case popolari, salva la necessità della verifica della natura di alloggi sociali di tali immobili. Nelle premesse del ricorso è stato indicato un quarto motivo (la violazione degli artt. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 e 32, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016), che, tuttavia, non è stato né sviluppato né argomentato nel corpo del ricorso, per cui deve ritenersi trattarsi di un errore materiale.

Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, complessivamente inteso, per difetto di specificità, in quanto i motivi proposti individuano con chiarezza le doglianze proposte, riferite con precisione alle argomentazioni della sentenza impugnata e la materia in esame è oggetto di disciplina la cui interpretazione si è andata progressivamente chiarendo. 2.Il primo motivo, avente ad oggetto l’omessa motivazione, è infondato, in quanto la sentenza espone in modo chiaro le ragioni che hanno determinato il rigetto del ricorso, consistenti nella ritenuta non applicabilità dell’esenzione riconosciuta dall’art. 13, comma 2, lett b) del d.l. n. 201 del 2011 agli immobili oggetto di locazione. 3.Il secondo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod.proc.civ., visto che nel caso di specie ricorre una doppia conforme e che entrambe le sentenze si fondano sulla ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell’esenzione.

In proposito va ricordato che nell'ipotesi di "doppiaconforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ilricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.

5) dell'art. 360 c.p.c. èinammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 3, 28 febbraio 2023, n. 5947).

4. La terza censura risulta, invece, fondata. Il Collegio ritiene, infatti, di ribadire il principio di recente riaffermato in sede di legittimità, secondo cui l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2024, n. 14511; in questo senso già cfr. Cass., Sez. 5, 14/12/2021, n. 39799 e Sez. 5, 29/11/2021, n. 37342). I precedenti ora richiamati hanno chiarito che l'art. 2, comma 2, lett.

b) del d.l. n. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del 2013, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale.

La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti, invece, imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 2, comma 4, del d.l. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Sono, pertanto, esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP, ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008. Ne consegue, pertanto, la fondatezza del motivo in esame, in quanto i giudici di merito hanno radicalmente escluso l’applicazione dell’esenzione al caso di specie, in base alla circostanza che gli stessi non sono utilizzati direttamente dall’Istituto autonomo case popolari e sono concessi in locazione, ovvero, in base a circostanze irrilevanti in base all’art. 4 del d.l. n. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del 2013, e sono così incorsi nella denunciata violazione di legge.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio ai giudici di merito per la verifica dei requisiti rilevanti ai fini del riconoscimento dell’esenzione invocata e, cioè, della natura di alloggi sociali degli immobili in esame.

5. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Regione Campania, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Cortedi cassazione: accoglie il terzo motivi di ricorso, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte di giustizia tributaria