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Ordinanza — n. 27394/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and allows withdrawal with full cost compensation due to mutual agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27394/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the litigation extinguished following the appellant's withdrawal of the appeal against a tax liquidation decision. The appellant voluntarily renounced the proceedings, citing recent Constitutional Court rulings and EU Court of Justice decisions regarding specific legal provisions. The Court accepted this withdrawal and ordered full compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 44 d.lgs. 546/92; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002: A withdrawal of appeal by the appellant, accepted by the respondent with cost compensation, extinguishes the proceedings without applying the additional unified contribution to the losing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal litigation extinguishment cost compensation unified contribution tax appeal cassation mutual agreement procedural economy risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 44 del d.lgs. n. 546/92
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
Art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
civ., per non aver la CTR considerato che il concetto di “elementi extratestuali” e di “atti collegati” introdotto con l’art. 1, comma 87, lett.
Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il concetto di “elementi extratestuali” e di “atti collegati” introdotto con l’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023
Corte Costituzionale, sentenze nn. 158/2020 e 39/2021
Corte di Giustizia UE, ordinanza del 21.12.2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 711 / 20 20 propost o da: Agenzia delle Entrate (C.F. : 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro ESTRA ENERGIE s.r.l. (C . F . : 01219980529), con sede legale in Siena, al Viale Toselli n. 9/A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dal Prof. Avv. Marco Miccinesi (C.F.:

MCCMRC56R13D612C ; p.e.c.: marcomiccinesi@pec.ordineavvocatifirenze.it), dal P rof. A vv. Francesco Pistolesi (C.F.: PSTFNC65R04D612T ; p.e.c.: francesco.pistolesi@firenze.pecavvocati.it) e dall'Avv. Simone Ginanneschi Avviso liquidazione maggiore imposta di registro –Rinuncia ricorso (C.F.: GNNSMN78M31F656B ; p.e.c.: simoneginanneschi@pec.ordineavvocatifirenze.it); -controricorrente-ricorrente incidentale - - avverso la sentenza n. 1 65 9/ 2 / 20 1 8 emessa dal la CTR Toscan a in data 24/09/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. La Estra Energia s.p.a. impugnava l’avviso con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato una maggiore imposta di registro per l’anno 2014 con riferimento ad una complessa operazione (rappresentata dalla costituzione, in data 30.12.2013, della EDMA s.r.l., dalla delibera di aumento di capitale di quest’ultima adottata il 29.1.2014, con conseguente ingresso di un nuovo socio –la Estra Energie s.p.a. - , che aveva conferito un ramo d’azienda del valore di euro 8.757.000 acquisendo il 26,5% del capitale, dalla delibera del 27.7.2014 di nuovo aumento di capitale, cui la Estra Energie s.p.a. non aveva partecipato –riducendo, per l’effetto, la sua partecipazione al 23,18% - e dalla cessione, operata in data 18.11.2014, da parte della Estra Energie s.p.a., delle sue quote a Estra s.p.a. per un controvalore di euro 8.777.800) riqualificata in termini di cessione di ramo d’azienda.

2. La CTP di Siena accoglieva il ricorso, affermando che la cessione di quote aveva comportato il subentro in un complesso societario la cui consistenza in termini di beni era molto superiore alla mera cessione d’azienda di cui all’originaria operazione.

3. Sull’impugnazione principale dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale della contribuente, la CTR della Toscana rigettava il primo, evidenziando che il conferimento del ramo d’azienda non era corrispondente nell’oggetto alla successiva acquisizione di quote della EDMA s.r.l., che al momento della successiva cessione delle quote il ramo d’azienda non era neanche più parte del patrimonio della EDMA, in quanto era stato ulteriormente ceduto ad altra partecipata, e che il fatto che le operazioni si fossero susseguite in un breve spazio di tempo non escludeva il legittimo intento di riorganizzazione del gruppo, il quale non poteva essere ridotto al mero intento di simulazione a fini elusivi.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico articolato motivo. La Estra Energie s.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi. In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 20 dPR 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il concetto di “elementi extratestuali” e di “atti collegati” introdotto con l’art. 1, comma 87, lett. a), nn.

1) e 2), l. 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere interpretato in senso restrittivo, ritenendo pur sempre utilizzabili, per ricostruire l’effettivo assetto concreto di interessi, anche i negozi giuridiciprecedenti e successivi che sono sorretti da un nesso teleologico mirato proprio al raggiungimento di un assetto economico globale ed unitario.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato la resistente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53-bis dPR n. 131/1986 e 37-bis dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR accolto la sua eccezione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato la resistente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, implicitamente rigettato la sua eccezione di nullità dell’atto impositivo impugnato per difetto assoluto di motivazione.

4. Con nota del 3.10.2024 la ricorrente, premesso che: -la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la suddetta questione con le sentenze nn. 158/2020 e 39/2021;- la Corte di Giustizia UE, con ordinanza del 21.12.2022, ha dichiarato irricevibile la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10283 del 31.3.2022 sulla compatibilità dell’art. 20 TUR, così come modificato, con gli artt. 5, n. 8, Direttiva 77/388/CEE e 19 Direttiva 2006/112/CEE; - la parte controricorrente ha manifestato la disponibilità ad accettare la presente rinuncia con compensazione delle spese del giudizio di legittimità; tanto premesso, ha dichiarato di rinunziare al ricorso, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 546/92, con contestuale compensazione delle spese di lite tra le parti. 4.1.

Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare estinto il giudizio, con compensazione integrale delle spese del giudizio, avendo i difensori della resistente accettato la rinuncia con la detta compensazione. L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lat o sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizioe compensa per intero