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Decreto — n. 27391/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: lawsuit extinguished by automatic termination due to lack of opposition to tax debt declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 27391/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because the defendant failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The lower court ruled that the insertion of the case into the official list documented the regular conclusion of the dispute under specific legislative provisions, noting no formal objection was filed. Consequently, the court applied the statutory rule that such automatic termination occurs when the opposing party does not request a hearing within the prescribed timeframe.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The civil procedure is automatically extinguished if the opposing party does not request a hearing within the statutory period following the transmission of the list of cases for debt extinction declaration.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings tax debt declaration failure to oppose claim statutory time limit civil procedure termination tempestività tributaria differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8737/2021 R.G. proposto da: ELIA Lorena, rappresentata e difesa dall’avv. Marilena MARTUSCELLI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA ENTRATE DIR. PR. SALERNO, rappresentate e difesedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, Sezione distaccata di SALERNO n.4066/09/2020 depositata il 16/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 15/10/20