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Ordinanza — n. 27386/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against IMU exemption denial due to unproven social housing requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27386/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the Agenzia Campania's appeal against a lower court's refusal to grant IMU tax exemption for public housing. The appellant argued the first-instance judgment violated constitutional rights and failed to examine specific facts regarding the social nature of the properties. The court ruled that the burden of proof lies with the taxpayer to demonstrate all statutory requirements for exemption, which were not met in this case.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, lett. b) d.l. n. 201/2011; d.m. 22 aprile 2008; Cass., Sez. 6-5, 4 ottobre 2017, n. 23228: In tax incentive cases, the taxpayer must prove the prerequisites for exemption or reduction when contested, and the administrative body cannot apply rules aprioristically without concrete verification.

Parole chiave

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IMU tax exemption social housing requirements burden of proof public housing status tax reduction vs exemption deduzione delle spese di manutenzione di immobili alloggio sociale deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. n. 201 del 2011
L’ACER Campania (quale successore del precedente I.A.C.P.) ha impugnato l’avviso di accertamento IMU per l’annualità 2017, in relazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, a causa del disconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l.
d.m. 22 aprile 2008
Art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., l’Acer Campania ha dedotto la nullità della sentenza, per violazione degli articoli 111 della Costituzione e 36 del d.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato l’omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, e, cioè, la natura di alloggi sociali degli immobili in esame.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.
Con l’ultima censura, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.
Art. 111 della Costituzione
d. Lgs. 546/1992
4, cod.proc.civ., l’Acer Campania ha dedotto la nullità della sentenza, per violazione degli articoli 111 della Costituzione e 36 del d. Lgs. 546/1992, non avendo i giudici di appello risposto alle censure formulate, che sono state completamente travisate.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002
L’ACER Campania (quale successore del precedente I.A.C.P.) ha impugnato l’avviso di accertamento IMU per l’annualità 2017, in relazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, a causa del disconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l.
articoli 111 della Costituzione
4, cod.proc.civ., l’Acer Campania ha dedotto la nullità della sentenza, per violazione degli articoli 111 della Costituzione e 36 del d.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 4 ottobre 2017, n. 23228
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4489/2023 R.G. proposto da: Agenzia campana per l’edilizia residenziale (ACER CAMPANIA), rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Benincasa - fabiobenincasa@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente- contro COMUNE MARCIANISE, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Frediani , -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5332/2022 depositata il 12/07/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. FATTI DI CAUSA 1. L’ACER Campania (quale successore del precedente I.A.C.P.) ha impugnato l’avviso di accertamento IMU per l’annualità 2017, in relazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, a causa del disconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado.

3. L’appello della contribuente è stato accolto limitatamente alle sanzioni, ma rigettato in ordine al tributo, non essendo stata data la prova della presenza di tutti i requisiti, stabiliti dalla disciplina vigente, degli alloggi sociali.

4. Avverso la sentenza di appello l’ACER Campania ha proposto ricorso per cassazione.

5. Il Comune ha resistito con controricorso ed ha depositato successiva memoria.

6. La causa è stata decisa all’adunanza camerale dell’11 ottobre 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., l’Acer Campania ha dedotto la nullità della sentenza, per violazione degli articoli 111 della Costituzione e 36 del d. Lgs. 546/1992, non avendo i giudici di appello risposto alle censure formulate, che sono state completamente travisate. Il motivo è infondato, atteso che la sentenza è chiara nell’escludere il riconoscimento dell’esenzione invocata in conseguenza della mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, dei requisiti di cui al d.m. 22 aprile 2008, in relazione agli immobili in esame, con conseguente applicazione della sola detrazione in luogo dell’esenzione invocata.

2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato l’omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, e, cioè, la natura di alloggi sociali degli immobili in esame. La doglianza è inammissibile, atteso che la ricorrente non ha individuato uno specifico fatto storico, di cui è stata omessa la valutazione, ma piuttosto ha fatto riferimento alla stessa qualifica giuridica in contestazione.

3. Con l’ultima censura, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 e del d.m. 22 aprile 2008, che sono stati ritenuti aprioristicamente inapplicabili al caso di specie, senza un concreto accertamento circa la natura degli immobili Neppure l’ultimo motivo può trovare accoglimento, posto che la sentenza di appello ha ricostruito il quadro normativo in modo corretto ed esaustivo, mentre il ricorso non si confronta con la specifica ratio decidendi , fondata sul mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico della contribuente, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema diagevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o diagevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o dellaagevolazione (Cass., Sez. 6-5, 4 ottobre 2017, n. 23228).

In proposito va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata esclude che sia stata fornita la prova della generalità dei requisiti stabiliti dalla disciplina vigente per gli alloggi sociali (e non solo quella della destinazione soggettiva): prova che è imprescindibile, con specifico riferimento ad ogni singolo immobile, ai fini del riconoscimento dell’esenzione in luogo della mera detrazione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore anticipatario.

P.Q.M.

La Corte di cassazione: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 10.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, con distrazione al procuratore anticipatario; ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-b