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Ordinanza — n. 27351/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax notification nullity due to missing PEC sender registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27351/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal challenging the validity of tax debt notifications sent via PEC. The company argued that the sender's email address was not registered in public records, rendering the notifications null and void. The court held that digital notification validity depends on the recipient's ability to defend themselves, not the sender's public registration, and dismissed the claim as a new issue not properly raised before the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The nullity of a notification via PEC is not established merely because the sender's address is absent from public registers, provided the recipient could fully exercise their defense rights without uncertainty regarding the sender's identity and the subject matter.

Parole chiave

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tax notification nullity PEC sender registration procedural admissibility new legal issue digital notification validity procedura fiscale debiti fiscali fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce « nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, co.1, n.5, c.p.c.
Art. 111 Cost.
– errato esercizio del prudente apprezzamento della prova –nullità della notifica pec proveniente da un indirizzo non rientrante nel registro ipa –abuso di poteri istruttori –violazione art. 111 cost. ».
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
art. 111 cost
– errato esercizio del prudente apprezzamento della prova –nullità della notifica pec proveniente da un indirizzo non rientrante nel registro ipa –abuso di poteri istruttori –violazione art. 111 cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979
Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 564
15979; Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 564).
Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804
Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038
32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22918/2022R.G. proposto da: FIENGO CERAMICHE S.r.l. (C.F. 04188711214 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. GIOVANNI PALMA (C.F. PLMGNN78T27F799Z ) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio PEC del difensore –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi N.22918/22 R.G.

Est. F. D’Aquino – controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 1796/13/22 depositata in data 15 febbraio 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024. RILEVATO CHE 1. La società contribuente FIENGO CERAMICHE S.r.l. ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, deducendo– per quanto qui ancora rileva -previa eccezione di nullità della notificazione degli atti presupposti (cartelle di pagamento) – l’insussistenza delle obbligazioni tributarie relative ai periodi di imposta 2010 –2015.

2. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Campania, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto qui ancora rileva, che le cartelle presupposto sono state correttamente notificate.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agente della Riscossione. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce « nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, co.1, n.5, c.p.c. –abuso di diritto per l’omesso reiterato diniego alla richiesta di ordine ex art.210 c.p.c. – errato esercizio del prudente apprezzamento della prova –nullità della notifica pec proveniente da un indirizzo non rientrante nel registro ipa –abuso di poteri istruttori –violazione art. 111 cost. ». Deduce, in particolare, parte ricorrente l’erroneità della statuizione relativa alla corretta notificazione degli atti presupposti (cartelle), essendo tali cartelle state notificate da un indirizzo PEC non iscritto in Pubblici Registri, con conseguente inesistenza della notificazione degli atti presupposti.Sotto tale profilo deduce sussistere un abuso di potere dell’Agente della N.22918/22 R.G. Est. F. D’Aquino Riscossione, nonché afferma che non sarebbero stati prodotti gli originali degli atti notificati.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello non ha pronunciato sul disconoscimento di «tutta la documentazione ex adverso esibita » . Deduce il ricorrente di avere specificamente contestato la conformità all’originale di tutta la documentazione prodotta dall’Agente della Riscossione, con particolare riferimento alle cartelle e alle relate di notificazione.

3. Il primo motivo – in disparte l’inammissibilità de l riferimento al disposto dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., stanti i presupposti della cd. «doppia conforme», è infondato nella parte in cui deduce la nullità o inesistenza delle notificazioni degli atti presupposti in quanto avvenuti a mezzo PEC da indirizzo di mittente non presente in Pubblici Registri, posto che l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 564).

4. La restante parte del primo motivo va esaminata unitamente al secondo motivo, dichiarandosene l’inammissibilità in quanto – in disparte l’omessa indicazione di quali atti siano stati oggetto di disconoscimento, in quali parti e per quali aspetti (come dedotto dal controricorrente), il che avrebbe reso ugualmente il disconoscimento inammissibile – le questioni non risulta no tracciat e nella sentenza N.22918/22 R.G. Est. F. D’Aquino impugnata, dovendosi conseguentemente ritener e questioni nuove . Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento in fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarenel merito la censura stessa (Cass., Sez.

VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038).

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor