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Ordinanza Interlocutoria — n. 27340/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court orders notification to opponent for material error correction request in tax litigation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27340/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted the request to correct a material error in a tax judgment regarding litigation costs. The defendant argued the cost amount was incorrect relative to the case value, while the plaintiff sought to avoid notification obligations. The court ruled that regardless of whether the correction is requested by a party or raised ex officio, the opposing party's right to adversarial proceedings must be guaranteed.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: A material error correction request, whether instigated by a party or raised ex officio, necessitates the establishment of adversarial proceedings with the opposing party.

Parole chiave

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material error correction adversarial proceedings tax litigation costs ex officio power notification obligation importi compensativi monetari compensazione della differenza risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
12983); che «la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
ratione temporis vigente e la generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 c.p.c.;
Art. 170 c.p.c.
Art. 369 c.p.c.
art. 86 c.p
che, col proprio ministero ex art. 86 c.p.c.
art. 391-bis cod. proc. civ
12983); che «la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod.
art. 391-bis comma 2 cod. proc. civ
15346); che l’iter della correzione d’errore materiale è tratteggiato dall’art. 391-bis comma 2 cod. proc. civ., (nella versione precedente alla entrata in vigore del d.lgs.
art. 380-bis c.p
art. 288 c.p
ratione temporis vigente e la generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Cass. 30 giugno 2020, n. 12983
(Cass. 30 giugno 2020, n. 12983); che «la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell'art.
Cass. 11 febbraio 2021, n. 3549
civ., in quanto detto sub-procedimento non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza» (tra le tante, Cass. 11 febbraio 2021, n. 3549;
Cass. 7 settembre 2006, n. 19228
Cass. 7 settembre 2006, n. 19228; Cass.
Cass. 19 gennaio 2015, n. 730
19228; Cass. 19 gennaio 2015, n. 730; Cass.
Cass. 12 luglio 2011, n. 15346
730; Cass. 12 luglio 2011, n. 15346); che l’iter della correzione d’errore materiale è tratteggiato dall’art.
Cass. 25 novembre 2019, n. 30651
S.U. 13 febbraio 2023, n. 4353
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA DEL MONTE DANIEL elett.te dom.to in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 21, presso la Del Monte Law -società tra avvocati- S.p.A. che, col proprio ministero ex art. 86 c.p.c. si rappresenta e difende ricorrente- contro GIUDICE DI PACE DI ROMA rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia -controricorrente- per la correzione di errore materiale del Decreto di Estinzione, n. 4949/2024, del giudizio n. 13539/2022, depositato in data 23/02/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO.

RILEVATO CHE: all’esito del giudizio promosso da Daniel Del Monte nei confronti del Giudice di Pace di Roma per la cassazione della sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pubblicata in data 07/12/2021 con n. 5636/2021, non notificata, in data 22 febbraio 2024, veniva depositato il decreto con cui il consigliere delegato dichiarava l’estinzione del procedimento iscritto al n. 13539/2022 R.G., condannando il ricorrente alla refusione delle spese giudiziali nei confronti del controricorrente nella misura di € 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; che, il difensore del contribuente ha chiesto la correzione del predetto decreto per l’erroneità della entità delle spese di lite in relazione al valore della controversia pari ad euro 67,68; che l’istante ha depositato copia autentica del provvedimento da correggere, nel rispetto della prescrizione di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. (Cass. 30 giugno 2020, n. 12983); che «la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., in quanto detto sub-procedimento non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza» (tra le tante, Cass. 11 febbraio 2021, n. 3549;

Cass. 7 settembre 2006, n. 19228; Cass. 19 gennaio 2015, n. 730; Cass. 12 luglio 2011, n. 15346); che l’iter della correzione d’errore materiale è tratteggiato dall’art. 391-bis comma 2 cod. proc. civ., (nella versione precedente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022) che richiama l’art. 380-bis c.p.c., ratione temporis vigente, che prevede(va) la notifica, almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, «del decreto agli avvocati delle parti», modalità (questa) che ricalca, peraltro, quella del procedimento di correzione dinanzi al giudice del merito, dove è stabilito che, in caso di correzione chiesta da una delle parti, il giudice fissa l’udienza con decreto «da notificarsi insieme al ricorso a norma dell’art. 170 primo e terzo comma» (art.288 comma 1 cod. proc. civ.), ossia al procuratore costituito della controparte, ovvero direttamente a quest’ultima se costituitasi in giudizio personalmente; che, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma 1, c.p.c. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 197/2016, la correzione può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte»; che, nel caso di specie, il ricorrente ha instato per l’adozione del decreto per la fissazione dell’udienza, chiedendo di essere onerato della notificazione alla controparte; che, comunque, resta ferma, in entrambi i casi sia di istanza di correzione che di sollecitazione d’ufficio della correzione, la necessità dell’instaurazione del contraddittorio con la controparte (si veda Cass. 25 novembre 2019, n. 30651 che richiama, al riguardo, le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 380 bis c.p.c. ratione temporis vigente e la generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 c.p.c.;

Cass. n.15302/2023); pertanto, nell’ipotesi in cui sia depositato un ricorso per correzione di errore materiale, ma anche nel caso in cui sia proposta una semplice istanza sollecitatoria quanto all’esercizio del potere ufficioso della Corte di correggere l’errore stesso, deve essere garantito il diritto al contraddittorio (S.U. 13 febbraio 2023, n.4353); ritenuto necessario, pertanto, disporre a carico del ricorrente la notifica del ricorso e della presente ordinanza alla controparte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, disponendo che il ricorrente notifichi il ricorso per la correzione di errore materiale ed il presente provvedimento alla controparte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. M