Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27300/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collector but allows taxpayer's claim against legal representative due to lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27300/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal against the legal representative inadmissible because he was not a party to the lower court proceedings. However, the court found the first ground of appeal valid, stating the appellate judgment lacked sufficient reasoning regarding the calculation of interest and sanctions. Consequently, the sentence was quashed and remitted for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 13 d.lgs. 471/1997: The court must explicitly link the assessment of interest to the application of sanctions; failure to provide a logical path to the decision requires quashing the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection appeal legal representative standing sanction calculation interest assessment quashing judgment motivi di cassazione domanda d'asilo di rom impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, no. 4, c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, second paragraph, no. 4, c.p.c.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n.
Art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
546 e dell’art. 112 cod.
Art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Il giudice di appello ha preso atto che è stato emesso provvedimento di sgravio parziale eche è stata fatta applicazione in tema di sanzioni dell’art. 13 d.
Art. 8, comma 1, l. 11 marzo 2014, n. 23
471/1997 e dell’art. 8, comma 1, l. 11 marzo 2014, n. 23, osservandosi che le imposte le sanzioni restano dovute anche in caso di tardivo assolvimento dell’imposta, nella misura del 30%.
art. 112 cod. proc. civ
546 e dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Lav., 16 marzo 2009, n. 6348
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso promosso nei confronti di BOSCO LO GIUDICE CONCETTO, non essendo l’intimato parte del giudizio di appello, circostanza rilevabile d'ufficio, perché attinente alla regolare costituzione del contraddittorio (Cass., Sez. Lav., 16 marzo 2009, n. 6348).
Cass., 11 dicembre 2023, n. 34403
Cass. Sez. V, 9 agosto 2017, n. 19809
34403; Cass. Sez. V, 9 agosto 2017, n. 19809; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2015, n. 626
19809; Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2015, n. 626; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4011
626; Cass., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4011).
Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
minimo costituzionale, non riuscendo a far comprendere il percorso logico che ha condotto il giudice di appello alla decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17549/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001 ) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro GRA ROMA 5 S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, BOSCO LO GIUDICE CONCETTO- intimati - nei confronti di Oggetto: tributi– sentenza -nullità N.17549/22 R.G. Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –ADER, in persona del Presidente pro tempore - intimat a - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 6012/06/21 depositata in data 22 giugno 2021 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024.

RILEVATO CHE 1. La società contribuente GRA ROMA 5 S.c. a r.l. ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato e relativa a tributi del periodo di imposta 2005 risultante dalle liquidazioni periodiche, oltre sanzioni e interessi.

2. La CTP di Catania ha accolto parzialmente il ricorso.

3. La CTR della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio in tema di interessi . Il giudice di appello ha preso atto che è stato emesso provvedimento di sgravio parziale eche è stata fatta applicazione in tema di sanzioni dell’art. 13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; i contribuenti e l’Agente della Riscossione intimati non si sono costituiti in giudizio CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente che la statuizione appare contraddittoria in quanto, pur accogliendosi l’appello in punto interessi, la motivazione viene incentrata sull’applicazione dell’art. 13 d. lgs. n. 471/1997 in tema di N.17549/22 R.G. Est. F. D’Aquino sanzioni, peraltro ritenute dal giudice di appello correttamente applicate.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 d. lgs. n. 471/1997 e dell’art. 8, comma 1, l. 11 marzo 2014, n. 23, osservandosi che le imposte le sanzioni restano dovute anche in caso di tardivo assolvimento dell’imposta, nella misura del 30%.

3. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso promosso nei confronti di BOSCO LO GIUDICE CONCETTO, non essendo l’intimato parte del giudizio di appello, circostanza rilevabile d'ufficio, perché attinente alla regolare costituzione del contraddittorio (Cass., Sez. Lav., 16 marzo 2009, n. 6348). La legittimazione a impugnare o a resistere nel giudizio di impugnazione spetta ai soli soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel precedente giudizio di merito, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass., 11 dicembre 2023, n. 34403; Cass. Sez. V, 9 agosto 2017, n. 19809; Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2015, n. 626; Cass., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4011).

4. Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata non supera il vaglio del cd. minimo costituzionale, non riuscendo a far comprendere il percorso logico che ha condotto il giudice di appello alla decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Il giudice di appello, dopo avere succintamente dato atto di uno sgravio parziale dell’imposta indicata in cartella e del conseguente ricalcolo degli interessi, h a ritenuto che la società contribuente si eralimitata al versamento della sola imposta e non ha proceduto al ravvedimento operoso, così riducendo l’importo degli interessi. N.17549/22 R.G. Est. F. D’Aquino 5. Non si comprende in quali termini la correttezza dell’applicazione degli interessi non abbia rilievo ai fini dell’applicazione delle sanzioni, apparendo il percorso motivazionale avulso dalla decisione adottata.

6. In accoglimento del primo motivo e con assorbimento del secondo, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di BOSCO LO GIUDICE CONCETTO; accoglie il primo motivo , dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia , in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spes