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Ordinanza Interlocutoria — n. 27287/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest in action after tax debt settlement via simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27287/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal filed by Giancarlo Tamiano against a tax court judgment, ruling that the claimant lost standing after successfully utilizing the simplified tax debt definition procedure. Although the appellant argued for a suspension of proceedings pending payment completion, the court found that the administrative perfection of the debt settlement extinguished the legal interest required to maintain the lawsuit. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the absence of a legitimate interest in action at the time of the appeal's filing.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236 della legge 23 dicembre 2022, n. 197; Art. 375, primo comma cod. proc. civ.: The perfection of a simplified tax debt definition procedure extinguishes the legal interest in action, rendering subsequent cassation appeals inadmissible due to lack of standing.

Parole chiave

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simplified tax procedure lack of interest in action cassation inadmissibility tax debt settlement extinguishment of litigation motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236 della legge 23 dicembre 2022, n. 197
1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
Art. 375, primo comma cod. proc. civ.
Art. 390, secondo comma cod. proc. civ.
il ricorrente ha depositato memoria nella quale rappresentava di aver definito la lite con la rottamazione quater; l’Avvocato del contribuente rinunciava al ricorso, senza le formalità previste dall’art. 390, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, nn. 4301, 4325 e 4301
Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, nn. 4301, 4325 e 4301; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2024
4301, 4325 e 4301; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2024, nn.
Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2024, n. 23381
Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2024, n. 23381; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, nn. 24428 e 24431
23381; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, nn. 24428 e 24431); - secondo un terzo indirizzo, nonostante la formulazione dell’istanza di sospensione del giudizio, in considerazione della rinuncia ai giudizi pendenti (avendo l’istante dichiarato di avvalersi delle condizioni di cui all’art.
Cass., Sez. 5^, 2 gennaio 2024, n. 46
Cass., Sez. 5^, 2 gennaio 2024, n. 46; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3010
46; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3010; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2024, n. 5011
3010; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2024, n. 5011; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2024, n. 15587
5011; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2024, n. 15587; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2024, n. 16951
15587; Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2024, n. 16951; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2024, n. 17125
16951; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2024, n. 17125; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658
17125; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2014, n. 22821
18629 e 18658; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2014, n. 22821; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24333
22821; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24333; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, n. 24423
24333; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, n. 24423);
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23609/2021 R.G. proposto da : TAMIANO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato SABBATUCCI LUCIANA (SBBLCN56A47H501Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatiin ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lirappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro REGIONE LAZIO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 804/2021 depositata il12/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. Giancarlo Tamiano ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe affidato a due motivi di ricorso;

2. resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate –riscossione con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso;

3. la Regione Lazio è rimasta intimata;

4. il ricorrente ha depositato memoria nella quale rappresentava di aver definito la lite con la rottamazione quater; l’Avvocato del contribuente rinunciava al ricorso, senza le formalità previste dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ. (firma della parte o procura speciale alla rinuncia); il ricorrente deposita, anche , copia delle quietanze dei pagamenti effettuati e le comunicazioni dell’Agenzia delle entrate -riscossione; … Considerato che 1. La definizione agevolata impone al collegio di valutare la portata dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, a tenore del quale:

«Nella dichiarazione di cui al comma 235 [diretta a «manifesta(re) all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione» agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»;

2. in ordine all’applicazionedi tale disposizione, si sono delineati orientamenti confliggenti in seno alla Sezione Tributaria di questa Corte, ed in particolare: -secondo un primo indirizzo, non sarebbe possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e il giudizio andrebbe sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197; per cui, nelle more del perfezionamento dell’adesione, la causa andrebbe rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti (in termini:

Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, nn. 4301, 4325 e 4301; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2024, nn. 4839 e 4859; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7639; Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2024, n. 8028; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2024, nn. 12325 e 12337; Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2024, nn. 13980 e 13983; Cass., Sez. 5^, 21 maggio 2024, n. 14088; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2024, n. 16412; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2024, n. 16454; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2024, n. 20649; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2024, n. 21405; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2024, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, n. 22658;

Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24274; Cass., Sez. 5^, 12 settembre 2024, n. 24479; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2024, n. 24585; Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2024, n. 24933); -un secondo indirizzo, richiamandosi al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), sulle premesse che il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l’estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo, e che neppure si può ritenere che il cronoprogramma pattuito dal contribuente con l’erario –che ha ad oggetto l’esecuzione di un piano destinato a procrastinare i pagamenti nel tempo, rimodulando negozialmente tempi e modi di adempimento dell’obbligazione tributaria –possa riverberarsi nel processo vincolandone la dinamica in senso impeditivo all’estinzione, ha affermato il principio che, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197 (c.d.

“rottamazione-quater”), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione –in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione su numero, ammontare delle rate e relative scadenze –e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta (in termini:

Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2024, n. 23381; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, nn. 24428 e 24431); - secondo un terzo indirizzo, nonostante la formulazione dell’istanza di sospensione del giudizio, in considerazione della rinuncia ai giudizi pendenti (avendo l’istante dichiarato di avvalersi delle condizioni di cui all’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197), della documentazione, ad opera del contribuente, di specifici versamenti annoverati dallo scadenzario rideterminato in sede di definizione agevolata, il ricorso, in relazione alle cartelle di pagamento per le quali il ricorrente ha presentato l’istanza di definizione agevolata, deve essere dichiarato inammissibile; infatti, l’avvenuto perfezionamento sul piano amministrativo della procedura di definizione agevolata non è neutro rispetto al giudizio; per cui, la decisione della Corte non può che essere di inammissibilità del ricorso, attesa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, interesse che deve sussistere al momento della presentazione della domanda così come al momento della definizione dello stesso; tale interesse, essendo stata definita la posizione della contribuente, nei confronti dell’erario ed in relazione alle cartelle oggetto del contendere,mediante il pagamento delle somme dovute non è più sussistente (in termini:

Cass., Sez. 5^, 2 gennaio 2024, n. 46; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3010; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2024, n. 5011; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2024, n. 15587; Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2024, n. 16951; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2024, n. 17125; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2014, n. 22821; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24333; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, n. 24423);

3. pertanto, anche al fine di addivenire ad una meditata e ponderata composizione del conflitto interno alla Sezione, tenendo conto della radicale difformità delle soluzioni di volta in volta prescelte dai singoli collegi, si valuta l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare (art. 375, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. a, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai giudizi pendenti all’1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio).

Inoltre, la controversia pone questioni nomofilattiche in “relazione alle quali appare opportuno il contributo della Procura generale e degli Avvocati con la discussione in udienza, anche in considerazione della difficoltà interpretativa e della ricaduta applicativa o su ambiti sociali ed economici” (vedi “linee guida condivise in tema di fissazione dei ricorsi civili in udienza pubblica o in camera di consiglio”, del 15 marzo 2024).

P.Q.M.

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