Civil procedure dismissed: lawsuit against tax authority for extinguished litigation on tax declaration timelines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the lower court confirmed the litigation's termination under specific legislative provisions. The tax agency argued that the insertion of the case into an official list documented the regular conclusion of the dispute regarding tax declaration timelines, noting no formal objection was raised. The court ruled that since the parties did not request a hearing to reopen the matter, the process ended with costs remaining with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a litigation is extinguished by operation of law without a party requesting a hearing to fix a date, the process terminates and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19088/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VDP FONDERIA SpA,rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe MARINI e Andrea GIOVANARDI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO, n.125/07/2022 depositata il 25/01/2022, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 16/10/2024