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Ordinanza — n. 27265/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows late document production in tax appeal over speciality principle and tax procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27265/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission's dismissal of an appeal. The agency argued that the lower courts erred by rejecting late evidence regarding the summons of the tax authority without judicial authorization. The court ruled that tax procedure law prevails over civil procedure, permitting new document production in appeals regardless of timing or availability in the first instance.

Regesto Legislator

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2: In tax proceedings, the principle of speciality requires the exclusive application of tax procedural law, which permits the production of new documents in the appeal stage even if they were not produced in the first instance.

Parole chiave

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tax procedure speciality new documents in appeal tax authority summons procedural law hierarchy Cassation review outcome produzione tardiva di documenti opposizione tardiva notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
330 c.p.c.e che, tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
546, art. 58, deducendo l’Agenzia che, secondo dicta della stessa giurisprudenza di legittimità, la produzione di nuovi documenti in appello deve ritenersi perfettamente ammissibile, alla stessa stregua del tenore testuale dell’art.
l. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39
civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoalla l. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, agli artt.
artt. 103, 106 e 269 cod. proc. civ.
39, agli artt. 103, 106 e 269 cod. proc. civ., al d.lgs.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14 e 23
art. 330 c.p
art. 345 cod. proc. civ
58, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 29 marzo 2023, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 16 settembre 2011, n. 18907
già Cass., 16 settembre 2011, n. 18907; v., altresì, Corte Cost., 14 luglio 2017, n.
Corte Cost., 14 luglio 2017, n. 199
18907; v., altresì, Corte Cost., 14 luglio 2017, n. 199, per il rilievo che « non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (ex plurimissentenze n.
Cass., 29 marzo 2023, n. 8859
civ., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 29 marzo 2023, n. 8859;
Cass., 30 giugno 2021, n. 18391
Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n.
Cass., 28 giugno 2018, n. 17164
18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n.
Cass., 11 aprile 2018, n. 8927
17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n.
Cass., 22 novembre 2017, n. 27774
8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n.
Cass., 6 novembre 2015, n. 22776
Cass., 19 dicembre 2017, n. 30537
Cass., 7 marzo 2018, n. 5429
32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 7 marzo 2018, n. 5429;
Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661
Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661); - né, ratione temporis , possono trovare applicazione, nella fattispecie, le nuove disposizioni in tema di prove in appello portate dal riformulato art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6324/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione(cod.fisc.:13756881002), in persona del suo Presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(c.f.: 80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia (p.e.c.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – contro MATI’S.r.l.; –intimata – avverso la sentenza n. 944 , depositata il 9 luglio 2018 , della Commissione tributaria regionaledella Liguria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 27 giugno 2024,dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. Registro Invim Riscossione Rilevato che: 1. – con sentenza n. 944, depositata il 9 luglio 2018, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 05620100007852835000) notificata in esito all’iscrizione a ruolo dei tributi dovuti dalla contribuente a titolo di imposte di registro ed ipocatastali; -il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che – ricorrendo tra l’agente della riscossione e l’Ente impositore un litisconsorzio di natura meramente facoltativa – nella fattispecie, la prova della compiuta notifica dell’atto presupposto (un avviso di accertamento con copia della notifica eseguita a mezzo del servizio postale) era stata tardivamente introdotta(solo) con l’atto di appello, atteso che «poteva edoveva essere prodotta in primo grado; peraltro, tale tardività non risulta giustificata per causa allastessa non imputabile.»; 2. - l’ Agenzia delle Entrate - Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; -Matì S.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoalla l. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, agli artt. 103, 106 e 269 cod. proc. civ., al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14 e 23, commi 1 e 3, assumendo, in sintesi che – sollecitata espressamente dall’agente della riscossione, regolarmente costituitosi in giudizio, la chiamata in causa dell’Ente impositore e riproposta, quale motivo di appello, la questione relativa all’omessa autorizzazione alla chiamata in causa di dettoEnte – tanto il giudice del primo grado, quanto quello del gravame, avevano omesso di provvedere su detta istanza, così erroneamente presupponendo che la chiamata in causa del terzo potesse avvenire direttamente ad opera di essa esponente piuttosto che, come dovuto, dietro autorizzazione del giudice; - ne conseguiva, pertanto, che – se ritualmente autorizzata la chiamata in causa dell’Ente impositore – il giudice del gravame non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità della produzione documentale; - il secondo motivo, formulato anch’esso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, deducendo l’Agenzia che, secondo dicta della stessa giurisprudenza di legittimità, la produzione di nuovi documenti in appello deve ritenersi perfettamente ammissibile, alla stessa stregua del tenore testuale dell’art. 58, cit.; 2.

– va, in via pregiudiziale, rilevata la ritualità della notifica del ricorso, essendosi statuito che, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.e che, tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione. (così Cass.

Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916); 3. –tanto premesso, il secondo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento del primo motivo –è fondato e va accolto;4. –la Corte, secondo un consolidato orientamento interpretativo - formulato anche con riferimento alla posizione della parte rimasta contumace nel primo grado del giudizio (v., ex plurimis, Cass., 16 novembre 2018, n. 29568) -ha ripetutamente rimarcato che: - alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del d.lgs. cit., art. 58, comma 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello [v. già Cass., 16 settembre 2011, n. 18907; v., altresì, Corte Cost., 14 luglio 2017, n. 199, per il rilievo che « non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (ex plurimissentenze n. 165 e n. 18 del 2000, n. 82 del 1996; ordinanza n. 217 del 2000), e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 e n. 329 del 2000, n. 8 del 1999).»]; - le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 29 marzo 2023, n. 8859;

Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776); -l'irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2 (Cass., 19 dicembre 2017, n. 30537); -i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 7 marzo 2018, n. 5429;

Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661); - né, ratione temporis , possono trovare applicazione, nella fattispecie, le nuove disposizioni in tema di prove in appello portate dal riformulato art. 58, cit. [qual sostituito dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, art. 1, comma 1, lettera bb); v. l’art. 4, comma 2,di detto d.lgs. quanto all’applicazione del principio tempus regit actum); 5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo