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Ordinanza — n. 27244/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to settlement via first-rate payment under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27244/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's submission of a simplified settlement request and payment of the first installment under Law 197/2022. Although the taxpayer argued for procedural nullity regarding the tax authority's lack of delegation, the court prioritized the statutory effect of the payment. Consequently, the judgment was dismissed because the legal dispute was resolved by the financial settlement, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 194, 195, 198, l. n. 197/2022; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The filing of a simplified settlement request accompanied by the payment of the first installment extinguishes the tax proceeding, precluding cassation appeals.

Parole chiave

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simplified settlement tax payment first installment procedural extinction Law 197/2022 tax litigation delegation validity delegazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 194, l. n. 197/2022
Occorre ricordare che, a mente dell’art. 1, comma 194, l.
Art. 1, comma 195, l. n. 197/2022
Occorre ricordare che, a mente dell’art. 1, comma 194, l.
Art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
In conclusione, il giudizio dev’essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, con spese a carico di chi le ha anticipato.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo si profila censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione, motivazione apparente, nullità della decisione per violazione dell’art.132, n.4, cpc, 36 DLGS 546/1992, in relazione agli artt.116 cpc nonché 118 disp.att.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
art. 42 comma 1 D.P.R. 600/73
13365/2016, con assorbente riferimento al motivo inerente alla sottoscrizione degli avvisi - per violazione dell'art. 42 comma 1 D.P.R. 600/73, e la sentenza era confermata in appello, sempre sull’assorbente motivo della delega di firma.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 27766/20
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7565/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ex legedomiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- CARFIN S.R.L., elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA SANTA LUCIA 173, presso lo studio dell’avv. prof. COPPOLA PAOLA (CPPPLA62H50F839A) che larappresenta e difende -resistente- GIANNI CARITA' E FIGLI SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA SANTA LUCIA 173, presso lo studio dell’avv. prof. COPPOLA PAOLA (CPPPLA62H50F839A) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIAn. 7141/2022 depositata i l 02/11/202 2 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Marcianise (CE), del 4/5/15, notificato mediante consegna al rappresentante legale della società, l’ufficio di Napoli emetteva nei confronti della società “Gianni Carità Figli spa” gli avvisi di accertamento nn. TF30E0605494/2015 (per recupero IRES 2010), TF30E0605579/2015 (per recupero IRES 2011), TF3030601924/2015 (per recupero IVA/IRAP 2010), TF3030601925/2015 (per recupero IVA/IRAP 2011), scaturenti tutti dal medesimo pvc dal quale erano risultate violazioni in materia di IRAP, IVA ed IRES, per gli anni di imposta 2010 e 2011.

Nello specifico, la Gianni Carità Figli spa – società controllata/consolidata - e la CARFIN srl – società controllante/consolidante - impugnavano gli avvisi di accertamento eccependo - tra gli altri numerosi motivi - la carenza di delega in capo al firmatario degli atti impositivi impugnati. La CTP di Napoli, dopo aver riunito i ricorsi, li accoglieva con sentenza n. 13365/2016, con assorbente riferimento al motivo inerente alla sottoscrizione degli avvisi - per violazione dell'art. 42 comma 1 D.P.R. 600/73, e la sentenza era confermata in appello, sempre sull’assorbente motivo della delega di firma.

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, questa Suprema Corte di legittimità, con ordinanza n.27766/20, affermava la non necessità dell’indicazione nominativa del delegato, purché individuabile mediante la funzione svolta, quale dirigente di ruolo dell’ufficio, cassava quindi la sentenza disponendo il rinvio al giudice di appello. La società contribuente riassumeva il giudizio nell’ambito del quale veniva esaminato l’appello dell’Ufficio, che è stato accolto, con conferma dei rilievi ad eccezione di quello riguardante i maggiori redditi ricostruiti derivanti dall’esistenza di un contratto di locazione dell’impianto produttivo alla società OROSTILE.

Donde ricorre per cassazione il patrono erariale, affidandosi ad unico mezzo di doglianza. Con produzione documentale in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata e pagamento della prima rata ai sensi della l. n 197/2022. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso. Con l’unico motivo si profila censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione, motivazione apparente, nullità della decisione per violazione dell’art.132, n.4, cpc, 36 DLGS 546/1992, in relazione agli artt.116 cpc nonché 118 disp.att. cpc.

Tuttavia, preliminarmente dev’essere esaminata la produzione spontanea di parte contribuente che ha depositato istanza di definizione agevolata, con pagamento della prima rata del dovuto. Occorre ricordare che, a mente dell’art. 1, comma 194, l. n. 197/2022, “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale […].

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023”. Altresì, ai sensi del comma 202, la definizione agevolata proposta da un coobbligato giova anche agli altri; quindi, il versamento operato da Gianni Carità e figli s.p.a., consolidante, giova anche a Carfin s.r.l. nella sua qualità di consolidata. In conclusione, il giudizio dev’essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, con spese a carico di chi le ha anticipato.

P.Q.M.

La Corte dichiara est