Civil procedure case dismissed as extinguished by legislative decree regarding tax litigation time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a legislative decree establishing time limits for tax litigation. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute under the new law, with no pending denial of the extinction. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The legislative provision automatically extinguishes the litigation process upon the inclusion of the case in the designated list, unless parties explicitly request a hearing to contest the extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22080/2022 R.G. proposto da : SOMMA PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avvocato ATORINO ANNA contro AGENZIA DELLE ENTRATE DP SALERNO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNOn.1528/04/2022 depositata il 09/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma,il 10/10/2024 I