Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinct, dismissing the appeal filed by PR.IM.EX. LEGNO SRL against the tax agency. The lower court had already determined that the litigation ended automatically under specific provisions of the 2022 law regarding the extinction of proceedings. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome without addressing the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a court decision documents the regular definition of a dispute and the absence of a denial, the proceedings are automatically extinguished by operation of law, and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10676/2022 R.G. proposto da : PR.IM.EX. LEGNO SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato D'ADDIO FRANCESCA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.7456/ 13/ 2021 depositata il 20/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 10/10/2024 I