Italian Supreme Court orders correction of lower court order to deduct attorney fees for state-appointed counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a lower court order regarding the allocation of legal costs. The original order failed to specify that the awarded fees should be deducted for the state-appointed attorney representing the taxpayer. The Court ruled that such an omission constitutes a material error requiring correction under specific procedural articles rather than through ordinary appeals. Consequently, the lower court's order was amended to ensure the state-appointed lawyer receives the designated portion of the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In the absence of explicit legislative provision, the remedy for an omitted pronouncement on the request to deduct attorney fees is the material error correction procedure, which ensures the rapid execution of the state-appointed lawyer's right to fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04489/2024R.G. proposto da: AVV. PAOLO ESPOSITO (C.F. SPSPLA69A09F839W), con studio in Napoli alla via Luigi Caldieri, n. 140 (PEC paoloesposito3@avvocatinapoli.legalmail.it), già procuratore speciale nel giudizio RG 2347-2022 Sez V Cassazione civile per la controricorrente ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA TEATRALE IL PRIMO (C.F. PTRRLF61T07F839V), da sérappresentato e difeso ex art 86 cpc; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ADER , elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -intimato- avverso la ordinanza della Sez ione 5°, n.r.g. 2347/2022, numero sezionale 683/2024, numero raccolta generale 4786/2024, data pubblicazione 22/2/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso per correzione di errore materiale, l’avv. Paolo Esposito ha dedotto che: 1.1. Nel giudizio RG 2347-2022, Ricorrenti Agenzia delle Entrate (Cf 06363391001) e Agenzia Entrate Riscossione - ADER (C.F. 1375688100) chiedevano la cassazione della Sentenza della C.T.R. della Campania Sez. 13 n. 4743/13/21, depositata il 9/06/2021 e non notificata; 1.2. L’associazione Culturale Accademia Teatrale Il Primo , costituita con controricorso, depositava in data 7/01/2024 " memoria controricorrente avverso richiesta ex art. 380 bis c.p.c.pdf", con allegata nota spese, nel fascicolo telematico della Corte di Cassazione RG 2347-2022.
Tale memoria veniva catalogata dalla cancelleria come atto “Memoria380bis1” (allegato n.2). 1.3. Il difensore, procuratore speciale della controricorrente, a pag. 5 di tale memoria scriveva:…“ Si confermano le rassegnate conclusioni con la condanna delle ricorrenti AGE ed ADER in solido alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio di legittimità (nota spese allegata con richiesta di attribuzione al procuratore antistatario) e lacondanna delle medesime in solido al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonché con applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art 18 del D.Lgs. 149-2022 e condanna alla cassa delle ammende”. 1.4.
La nota spese veniva allegata alla memoria (allegato n.
3) con indicazione nella parte superiore della stessa della dicitura “con attribuzione al procuratore antistatario” 1.5. In data 22/2/2204 veniva depositata e notificata al predetto difensore l’ordinanza n. 4786/2024, depositata il 22 febbraio 2024, di accoglimento delle ragioni della controricorrente Associazione Culturale Accademia Teatrale Il Primo(oggi ricorrente) con condanna alle spese in solido nei confronti di Agenzia d elle Entrate (Cf 06363391001) e Agenzia Entrate Riscossione -ADER (C.F. 13756881002); 1.6. Per mero errore l’ordinanza in oggetto di accoglimento delle ragioni dell’odierna ricorrente a pagg. 4 e 5 nel
P.Q.M.
riporta: “Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento:
a) in solido, a favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000.00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; nonché di Euro 2.000,00 art 96 terzo comma cod. proc. civ.b) di euro 1.000,00 ciascuna a favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.” 1.7. Non risulterebbe, quindi la distrazione delle spese legali al procuratore antistatario Avv. Paolo Esposito (C.F. SPSPLA69A09F839W), con studio in Napoli alla via Luigi Caldieri, n. 140, c.a.p. 80128, come richiesta. 1.8.
Ha concluso chiedendo la correzione di tale errore materiale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.
Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037; adde, ex plurimis, Cass., 26 febbraio 2024, n. 5082; Cass., 17 maggio 2017, n. 12437).
2. Nella specie, la Suprema Corte, nel liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità in favore del contribuente, aveva omesso di pronunciarsi per errore o svista sulla richiesta di distrazione formulata dai difensori antistatari.
3. In ragione del predetto errore l’ordinanza, andava, quindi, corretta, anche d’ufficio (Cass. Sez. Un. 4353/2023), laddove prevede la condanna alle spese di lite in favore del contribuente senza disporne la distrazione in favore dei suoi difensori antistatari.
4. Il ricorso è dunque fondato.
5. Pertanto, l’ordinanza n. 4786/2024, depositata il 22 febbraio 2024 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del contribuente devono essere distratte in favore del procuratore antistatario Avv. Paolo Esposito.
6. La Corte, dispone dunque che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte, n. 4786/2024, depositata il 22 febbraio 2024, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «ed agli accessori legge» [di cui al capoverso lett. a)], «, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato Paolo Esposito.»;
7. Deve conseguentemente ordinarsi alla Cancelleria per l’annotazione e la notifica alle parti della presente ordinanza.
8. La natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale esclude ogni statuizione sulle spese processuali (Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per correzione di errore materiale e dispone che l’ordinanza di questa Corte, n. 4786/2024, depositata il 22 febbraio 2024,venga corretta, nel dispositivo, aggiungendo, dopo le parole «ed agli accessori legge» [di cui al capoverso lett. a)], «, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato Paolo Esposit