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Ordinanza Interlocutoria — n. 27138/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends appeal on tax debt definition to resolve internal Section 5 conflict regarding Art. 1, 236 L. 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27138/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the appeal filed by the City of Palermo against ATA SRL regarding tax debt collection. While the taxpayer had formally adopted an expedited definition procedure under Law 197/2022, conflicting precedents within the Tribunal's Section 5 created uncertainty on whether the litigation should be dismissed or suspended. To resolve this internal jurisprudential conflict, the court ordered the case to be remitted to a new hearing for public discussion.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236 della legge 23 dicembre 2022, n. 197; When conflicting precedents exist within a Section regarding the effect of an expedited tax definition on pending litigation, the Court may suspend the appeal to allow for a unified interpretation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection definition expedited procedure interest to act internal jurisprudential conflict suspension of appeal remittal to hearing nomofilactic issue sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236 della legge 23 dicembre 2022, n. 197
1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
Art. 375, primo comma, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, nn. 4301, 4325 e 4301
Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, nn. 4301, 4325 e 4301; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2024, nn. 4839 e 4859
4301, 4325 e 4301; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2024, nn. 4839 e 4859; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7639
4839 e 4859; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7639; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2024, n. 8028
7639; Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2024, n. 8028; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2024, nn. 12325 e 12337
8028; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2024, nn. 12325 e 12337; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2024, n. 23381
Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2024, n. 23381; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 2 gennaio 2024, n. 46
Cass., Sez. 5^, 2 gennaio 2024, n. 46; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24333
22821; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24333; Cass., Sez.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7032/2017 R.G. proposto da : COMUNE PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato LA MONACA LAURA (LMNLRA55M60G273T), PEC lamonaca@cert.comune.palermo.it -ricorrente- contro ATA SRL, elettivamente domiciliatain ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PALMERI GIOVANNI (PLMGNN61C13G273V) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato CUVA ANGELO (CVUNGL60L20G273Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 2765/2016 depositata il19/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. Il Comune di Palermo ha proposto ricorso in cassazione affidato a quattro motivi;

2. la società ATA s.r.l. si è costituita chiedendo l’inammissibilità del ricorso o il rigetto;

3. la contribuente ATA s.r.l., controricorrente, ha depositato memoria ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata c.d. «rottamazione Quater, con richiesta di sospensione del processo»; Considerato che 1. La definizione agevolata impone al collegio di valutare la portata dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, a tenore del quale: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 [diretta a «manifesta(re) all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione» agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»;

2. in ordine all’applicazionedi tale disposizione, si sono delineati orientamenti confliggenti in seno alla Sezione Tributaria di questa Corte, ed in particolare: -secondo un primo indirizzo, non sarebbe possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e il giudizio andrebbe sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197; per cui, nelle more del perfezionamento dell’adesione, la causa andrebbe rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti (in termini:

Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, nn. 4301, 4325 e 4301; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2024, nn. 4839 e 4859; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7639; Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2024, n. 8028; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2024, nn. 12325 e 12337; Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2024, nn. 13980 e 13983; Cass., Sez. 5^, 21 maggio 2024, n. 14088; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2024, n. 16412; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2024, n. 16454; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2024, n. 20649; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2024, n. 21405; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2024, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, n. 22658;

Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24274; Cass., Sez. 5^, 12 settembre 2024, n. 24479; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2024, n. 24585; Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2024, n. 24933); -un secondo indirizzo, richiamandosi al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), sulle premesse che il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l’estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinatie diluiti nel tempo, e che neppure si può ritenere che il cronoprogramma pattuito dal contribuente con l’erario –che ha ad oggetto l’esecuzione di un piano destinato a procrastinare i pagamenti nel tempo, rimodulando negozialmente tempi e modi di adempimento dell’obbligazione tributaria –possa riverberarsi nel processo vincolandone la dinamica in senso impeditivo all’estinzione, ha affermato il principio che, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197 (c.d.

“rottamazione-quater”), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione –in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione su numero, ammontare delle rate e relative scadenze –e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta (in termini:

Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2024, n. 23381; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, nn. 24428 e 24431); - secondo un terzo indirizzo, nonostante la formulazione dell’istanza di sospensione del giudizio, in considerazione della rinuncia ai giudizi pendenti (avendo l’istante dichiarato di avvalersi delle condizioni di cui all’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197), della documentazione, ad opera del contribuente, di specifici versamenti annoverati dallo scadenzario rideterminato in sede di definizione agevolata, il ricorso, in relazione alle cartelle di pagamento per le quali il ricorrente ha presentato l’istanza di definizione agevolata, deve essere dichiarato inammissibile; infatti, l’avvenuto perfezionamento sul piano amministrativo della procedura di definizione agevolata non è neutro rispetto al giudizio; per cui, la decisione della Corte non può che essere di inammissibilità del ricorso, attesa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, interesse che deve sussistere al momento della presentazione della domanda così come al momento della definizione dello stesso; tale interesse, essendo stata definita la posizione della contribuente, nei confronti dell’erario ed in relazione alle cartelle oggetto del contendere, mediante il pagamento delle somme dovute non è più sussistente (in termini:

Cass., Sez. 5^, 2 gennaio 2024, n. 46; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3010; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2024, n. 5011; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2024, n. 15587; Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2024, n. 16951; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2024, n. 17125; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2014, n. 22821; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24333; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, n. 24423);

3. pertanto, anche al fine di addivenire ad una meditata e ponderata composizione del conflitto interno alla Sezione, tenendo conto della radicale difformità delle soluzioni di volta in volta prescelte dai singoli collegi, si valuta l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare (art. 375, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. a, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai giudizi pendenti all’1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio).

Inoltre, la controversia pone questioni nomofilattiche in “relazione alle quali appare opportuno il contributo della Procura generale e degli Avvocati con la discussione in udienza, anche in considerazione della difficoltà interpretativa e della ricaduta applicativa o su ambiti sociali ed economici” (vedi “linee guida condivise in tema di fissazione dei ricorsi civili in udienza pubblica o in camera di consiglio”, del 15 marzo 2024).

P.Q.M.

rinvia la causa a