Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinct following a decree issued by the Campania Regional Court. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new tax law automatically documented the regular conclusion of the dispute, thereby extinguishing the proceedings without a formal denial. Consequently, the appeal against the tax agency's representative was dismissed as the legal basis for the lawsuit had already been resolved by the statutory mechanism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is inserted into the prescribed list for the extinction of proceedings, the process is automatically extinguished and the opposing party's claim is dismissed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11836/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ROTRANS Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco SCARDACI DI GRAZIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, Sezione distaccata di Salerno, n.8843/02/2019 depositata il 22/11/2019, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 16/10/2024