Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished, ruling that the lower court's judgment regarding the tax dispute was legally final. The tax authority argued that the insertion of the case into a specific list under the new 2023 decree confirmed the regular conclusion of the controversy without any pending objections. Consequently, the court applied the statutory provision mandating the automatic extinction of proceedings once such a list entry is made, thereby dismissing the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the designated list for the reduction of litigation times automatically extinguishes the civil proceedings, rendering the judgment final and binding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22879/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AMADORI DINA, rappresentata e difesa dall ’avvocato ARMAROLI ALEXIA , unitamente agli avvocati TITI EROS avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.EMILIA ROMAGNA n.2387/ 03/ 2019 depositata il 10/12/2019 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 11/10/2024