Italian Court dismisses appeal for non-filing of appeal, citing procedural defect under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the failure to deposit the appeal document at the registry within the statutory timeframe. Although the case involved a tax dispute regarding registration duties on a debt recognition, the substantive merits were never reached. The court ruled that the procedural omission under Article 369 of the Civil Procedure Code rendered the appeal void, resulting in the dismissal and an order for the appellant to pay the opposing party's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, first paragraph, cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: The failure to deposit the appeal within the prescribed period renders the appeal inadmissible, regardless of any procedural accelerations or the identity of the rapporteur.
Parole chiave
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omiciliata (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni: mariano.nicodemo@avvocatisiracusa.legalmail.it), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Sicilia –sezione staccata di Catania il 21 marzo 2022, n. 2354/06/2022; IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO PDA IMPROCEDIBILITÀ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 settembre 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:
1. Rosa Amato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria r egionale della Sicilia –sezione staccata di Catania il 21 marzo 2022, n. 2354/06/2022, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro nella misura di € 24.171,50 per omessa registrazione del decreto depositato dal Tribunale di Catania, in composizione monocratica, col n. 2146/2014, a mezzo del quale si era ingiunto a Carmelo Schilirò il pagamento della somma di € 215.878,98in favore di Rosa Amato e Vincenza Schilirò, a titolo di rimborso di un mutuo, oltre ad interessi quantificati sino al 31 gennaio 2014 nella misura di € 370.001,03 e ad ulteriori interessi calcolati nella misura di € 63.401,00, per un totale di € 589.281,01 , nonché del riconoscimento di debito da parte di Carmelo Schilirò per il corrispondente importo di € 215.878,98 , ha parzialmente accolto l’appello proposto dal medesim o nei confronti dell ’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Catania il 24 agosto 2018, n. 8987/12/2018,con compensazione delle spese giudiziali;
2. il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva parzialmente accolto il ricorso originario – nel senso di escludere l’autonoma soggezione ad imposta di registro del riconoscimento di debito e di confermare l’obbligazione solidale di ciascun mutuante in ordine al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo;3. l’Agenzia delle Entrate si è costituitacon controricorso ed ha provveduto all’iscrizionedella causa a ruolo;
4. il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata sul presupposto della ravvisata improcedibilità del ricorso per mancata costituzione della ricorrente;
5. tale proposta è stata comunicata al difensore della controricorrente, che non ha presentato istanza per la decisione nel termine di legge; CONSIDERATO CHE:
1. ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. (“ Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati”), nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: «1. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.
2. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.
3. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96»;2. nella specie, la proposta formulata dal consigliere delegato (nel senso dell’improcedibilità del ricorso) è stata comunicata al difensore della controricorrente (ma non anche al difensore del ricorrente, che non si era ritualmente costituito ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.);
3. va premesso che , a seguito del provvedimento reso dalla Prima Presidente di questa Corte il 19 settembre 2023, che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, nel procedimento ai sensi del nuovo testo dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il consigliere estensore della proposta di decisione accelerata possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il collegio giudicante, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame edi controllo sulla proposta stessa (Cass., Sez.
Un., 10 aprile 2024, n. 9611);
4. pertanto, nulla osta a che il consigliere delegato allo spoglio (Dott. Giuseppe Lo Sardo) possa assumere in questa sede la veste di giudice relatore ai fini della decisione collegiale;5. per il resto, prendendo atto della mancata presentazione dell’istanza di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta e dell ’omessa adozione medio tempore del conseguente decreto di estinzione , si deve dichiarare l’improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte;
6. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, essendo pacifico che la costituzione della parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso per cassazione e la circostanza che la medesima non abbia sollevato contestazioni sulla ritualitàdell'impugnazione, non ostano alla declaratoria di improcedibilitàdel ricorso stesso per omissione o tardività del deposito, a norma dell'art 369 , primo comma, cod . proc . civ . , ed alla conseguentecondanna del ricorrente al rimborso dellespese del giudizio di Cassazione ; 7.infine, l a pronuncia con cui la Corte di C assazione dichiara l'improcedibilitàdel ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui ilricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (da ultima:
Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20621).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 1.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 17 settembre 2024. LAPRESIDENTE Dott.ssaAngelina-Maria Perrino