Cassation court dismisses appeal confirming civil procedure extinction due to lack of opposition to tax authority's filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Matrone Alessio against the extinction of the civil proceedings. The lower court declared the process extinguished because the Tax Agency submitted a document confirming the regular conclusion of the case under specific legislative provisions, with no opposition raised. The court upheld this decision, ruling that the procedural extinction was valid and the costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that a civil proceeding is extinguished when the tax authority submits a document confirming the regular conclusion of the case without opposition, thereby precluding further litigation on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12466/2021 R.G. proposto da: MATRONE Alessio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristiano CAUMONT CAIMI, Giuseppe PIZZONIA e Laura PUDDU contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.5203/14/2020 depositata il 03/11/2020, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 10/10/2024