Cassation appeal dismissed as inadmissible because the underlying judgment was already declared extinct in a prior proceeding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying administrative judgment was already the subject of a separate cassation proceeding that had been declared extinct. The appellant sought to overturn a decision ordering the municipality to pay litigation costs, but the primary case had been closed due to the expiration of the accelerated decision timeline. Consequently, the court found no legal basis to entertain the new appeal as it concerned a matter already resolved by the extinction of the previous judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 329/2002: A cassation appeal is inadmissible if the judgment sought to be reviewed is already the subject of a cassation proceeding that has been declared extinct.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21124/2022 del ruolo generale, proposto DA B ATTAGLIA V INCENZO (codice fiscale BTT VCN 60R19 I056 Q), nato a San Nicola alla Strada il 19 ottobre 1960 ed ivi residente alla Via M. Buonarroti n. 33, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall'avv. Vincenzo Riello (codice fiscale RLL VCN 36C19 C211 G), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Muzio Scevoli n. 51, presso lo studio dell'avv. Carmina Iodice. - RICORRENTE – CONTRO ilC OMUNE DI S AN N ICOLA LA S TRADA (codice fiscale 00294190616), con sede alla Piazza Municipio n. 1, in persona del Sindaco pro tempore. - INTIMATO – G IUDIZIO OTTEMPERANZA per la cassazione della sentenza n. 933/11/2022 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, depositata il 21 marzo 2022 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio del 3 luglio 2024; RILEVATO CHE :
1. con l’impugnata sentenza la suindicata Commissione dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente volto a conseguire l’ottemperanza della sentenza n. 3088/11/2020 della Commissione tributaria provinciale di Caserta nella parte in cui aveva disposto la condanna del Comune di San Nicola la Strada al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente;
2. Vincenzo Battaglia impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica in data 29 luglio 2022, formulando due motivi di impugnazione;
3. il Comune di San Nicola la Strada è restato intimato; CONSIDERATO CHE :
1. con decreto di questa Corte depositato in data 7 novembre 2023 è stato dichiarato estinto il giudizio di cassazione iscritto con il n. 21120/2022 di ruolo generale avente ad oggetto l’impugnazione avverso la sentenza n. 933/11/2022 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, considerando trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., senza che il contribuente avesse richiesto la decisione del ricorso;
2. il presente procedimento ha ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza n. 933/11/2022 della citata Commissione;
3. non rileva il decreto del 19 settembre 2023, reso nel procedimento in oggetto, con cui il Giudice designato ha proposto la definizione accelerata del presente giudizio, trattandosi di provvedimento superato dalla successiva, predetta, decisione di estinzione del citato giudizio, vertente sulla medesima res iudicanda;
4. il ricorso in oggetto risulta, quindi, inammissibile in quanto concernente l’impugnazione di una sentenza che è già oggetto di ricorso per cassazione, il cui giudizio è stato dichiarato estinto con il menzionato decreto depositato il 7 novembre 2022;
5. non vi è ragione di liquidare le spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune;
6. la sopravvenuta inammissibilità del ricorso consente di escludere la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 3