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Ordinanza — n. 27082/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for apparent lack of reasoning regarding notification to de facto administrator.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27082/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against the appellate court's dismissal of the taxpayer's challenge to a tax assessment notice. The taxpayer argued the notice was invalid because it was sent to the de facto administrator rather than the legal representative, claiming the appellate court failed to provide adequate reasoning. The court held that the appellate court's decision was not merely apparent but could be corrected under procedural rules, and since the agency did not raise the specific issue of the de facto administrator's liability, the appeal was unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 4; Art. 132 c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: A cassation appeal alleging apparent lack of reasoning is inadmissible if the underlying legal issue remains debatable and the appellate court's reasoning is susceptible of correction.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning de facto administrator tax assessment notice notification validity appellate court reasoning assoggettamento all'imposta comunicazione fiscale responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, no. 4, c.p.c.
Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, no. 4, c.p.c.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n.
Art. 384 c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
artt. 145 cod. proc. civ
art. 132 cod. proc. civ
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n.
art. 384 cod. proc. civ
art. 112 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 01/03/2019, n. 6145
(Cass. 01/03/2019, n. 6145).
Cass. 14/10/2021, n. 20872
Cass. 04/07/2014, n. 15367
20872, Cass. 04/07/2014, n. 15367).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11577/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, –ricorrente – Contro LOZZI GIANFRANC O, rappresentato e difeso dall’Avv. F rancesc o d’Angelo presso il cui studio in Roma, via Leone IV, 54 èelettivamente domiciliato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, n. 9611 / 2016 , depositata il 04/11/2016, Ires Iva irap avviso accertamento Cons. est.

Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di Gianfranco Lozzi, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Napoli che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento,emesso nei confronti della Impresa Pulimento s.r.l. per il recupero di maggiore Ires, Iva edIrap per l’anno di imposta 2008, notificato a Gianfranco Lozzi nella qualità di amministratore di fatto della società.

2. La C.t.r., premesso che era incontestato che il Lozzi non era il rappresentante legale della società attinta da ll’accertamento, affermavache quest’ultimo non poteva essere «destinatario» dell’atto impositivo emesso nei confronti della società formalmente rappresentata da altro soggetto.

3. Il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.112cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 , per motivazione apparente in merito alla questione, controversa, della legittimità della notifica di un avviso di accertamento all’amministratore di fatto. Assume che la motivazione della sentenza si risolve nell’acritico richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado; che la C.t.r. ha omesso di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento e di procedere ad una disamina logico-giuridica dei motivi di appello;che, in particolare, in appello aveva ribadito come la notifica all’amministratore di fatto fosse da considerare «necessaria e Cons. est.

Rosanna Angarano 3 legittima» e che la notifica all’amministratore legale, mera «testa di legno» di società a ristretta base, non avrebbe avuto alcuna utilità sostanziale, stante la responsabilità del primo in ragione del suo inserimento nella gestione dell’impresa. Aggiunge che non si comprende perché la C.t.r. ha ritenuto che l’amministratore di fatto non possa essere il destinatario della notifica dell’avviso di accertamento,e con quali effetti, anche ai fini di una sua responsabilità solidale e che anche la sentenza dell a C.t.p. non aveva affrontato la questione.

2. Il motivo è infondato. 2.1. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione –ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . (Cass.

Sez. U.07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass.01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598). 2.2. La stessa Agenzia delle entrate , in premessa al motivo di ricorso, ha individuatola questione controversa in quella relativa alla legittimità della notificaall’amministratore di fatto dell’atto impositivo emesso nei confronti della società. La questione è stata risolta dalla C.t.r rilevando che era pacifico che il Lozzi non rivestiva la qualità di rappresentante legale della società destinataria dell’atto impositivo e che, pertanto, il medesimo Cons. est.

Rosanna Angarano 4 non poteva essere «destinatario» del medesimo in quanto rivolto a società di capitali rappresentata da altro soggetto. Tale motivazione appare adeguata a rendere nota la ratio decidendi, sottesa al rigetto dell’appello, la quale è conforme alla giurisprudenza di legittimità per la quale l'amministratore di fatto è privo della legittimazione ad essere destinatario di un avviso di accertamento rivolto alla società di capitali, in quanto gli artt. 145 cod. proc. civ. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente, ovvero ad altri sogge tti l egittimati indicati dalla norma (Cass. 16/02/2023, n. 4823, Cass. 12/09/2022, n. 26702, Cass.22/11/2021, n. 36034,Cass. 09/07/2014, n. 15742) Questa Corte, inoltre, ha chiarito che il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. (Cass. 01/03/2019, n. 6145). 2.3.

Quesito d el tutto diverso, pure adombrato dall’Agenzie delle entrate, è quello relativo all’ eventuale responsabilità dell’amministratore di fatto. Tuttavia, poiché la C.t.r. non ha in alcun modo affrontato tale aspetto – ed invero anche la stessa Agenzia delle entrate, come già detto, ha perimetrato la questione controversa alla legittimità della notifica dell’atto impositivo emesso nei confronti della società Cons. est. Rosanna Angarano 5 all’amministratore di fatto anziché all’amministratore legale – la ricorrente avrebbe dovuto veicolare la doglianza allegando l’omessa pronuncia.

Va rammentato in proposito cheè contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; i l primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, ma l’in adeguata giustificazione. In secondo luogo la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (ex plurimis Cass. 14/10/2021, n. 20872, Cass. 04/07/2014, n. 15367).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Cons. est. Rosanna Angarano 6 La Corte rigetta il ricorso e condanna l ’Agenzia delle entrate a corrispondere alcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità , che liquida in euro200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compenso,