Cassation court dismisses appeal and extinguishes tax litigation due to co-obligor's payment extinguishing the debt for all.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal and extinguished the proceedings because the co-obligor had paid the tax debt via a simplified settlement. The taxpayer argued for a violation of tax laws, but the court found that the co-obligor's payment legally extinguished the debt for all solidary obligors. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute had ceased to exist, terminating the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 comma 1 n. 3 legge 289/2002; Art. 1292 cod. civ.: The simplified tax settlement paid by one co-obligor extinguishes the debt for all solidary obligors, rendering the litigation against the remaining debtor moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27333/2015 R.G. proposto da : M.P. DI MEI FRANCESCO C. S.N.C. in persona del legale rappresentante Francesco Mei, difesa e rappresentata dall’Avv. Simona Carloni, C.F. CRLSMN70E49H501Q, (pec: simonacarloni@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il di lei Studio in Roma Via Monte Santo 2 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di FIRENZEn. 795/13 / 15 depositata i l 29 /0 4 /201 5 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale di Firenze con sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dellaM.P. di Mei Francesco C. S.N.C. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Luccan. 156/4/12 di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. 2010/001/SC/000000228/0/002 e n. 2010/001/SC/000000228/0/001 con il quale l’Ufficio aveva ingiunto il pagamento delle imposte ipotecarie e di registro relativamente alla sentenza n. 228/2010 del tribunale civile di Lucca con la quale era stato disposto il trasferimento,ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., di immobile oggetto di contratto preliminare stipulato in data 19/10/1995.
2. Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi, cui ha resistito con memoria solo formale e tardival’Agenzia delle Entrate.
3. Con successiva memoria, la parte ricorrente ha prodotto quietanza di pagamento ed istanza di cessazione della materia del contendere, con riferimento all’avvenuta definizione agevolata dell’avviso di liquidazione da parte del coobbligato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 4, cod. proc. civ., laricorrente lamenta la violazione dell’art. 20 c. 1 e 2, e 53 c. 2 del D.Lgs. 546/1992, Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 4,cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 Cost.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 27 co. 1, 2, 3 e 4 DPR 131/1986. Con ilquarto motivo di ricorso, rubricato ai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente ricorrente lamenta nuovamente l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, sotto diverso profilo.
2. In viapreliminare deve rilevarsi che la società contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere dopo essere venuta a conoscenza del fatto che la condebitrice rispetto allo stesso titolo (la Sig. Lizzio Patrizia) ha definito la lite pendente. 2.1. In particolare, la ricorrente ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata cui ha fatto accesso il condebitore solidale, Lizzio Patrizia, ai sensi del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, art. 39, comma 12, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111 (istanza di definizione agevolata e versamento dell’importo dovuto): ha prodotto missiva della Agenzia delle entrate che accoglieva, ai sensi dell’art. 16 c. 10 legge 27/12/2002 n. 289, la istanza in autotutela di annullamento della cartella, in ragione del pagamento da parte del coobbligato in solido, a seguito dell’intervenuto giudicato nei suoi confronti della sentenza della CTP di Lucca avente il medesimo oggetto ed h a , altresì , prodotto quietanza di pagamento del 29 novembre 2011 per € 4.648,20 definito dalla sig.ra Patrizia Lizzio, in quanto appunto coobbligat a , relativo all’avviso di liquidazione n. 2010\001\SC\000228. 2.2.
In diritto, va richiamato l’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, che rinvia al la l. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, la quale , al comma 1, n. 3, prevede che la definizione importa il versamento del 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio . 2.3. La Corte, peraltro, ha statuito che la solidarietà dell'obbligazione comporta, per il disposto dell'art. 1292 cod. civ., che l'adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri giacché una sola è l'eadem res debita, cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati; la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione d'imposta dovuta dai condebitori d'imposta oggettivamente e non soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta che l'effetto liberatorio conseguente al pagamento dell'unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v.
Cass., 15 giugno 1995, n. 6740 cui adde Cass., 30 novembre 2021, n. 37393; Cass., 10 settembre 2014, n. 19034; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24 giugno 2003, n. 10031). 2.4. Considerato dunque che il pagamento da parte del coobbligato per mezzo della definizione di cui al comma 1 dell’art. 16, legge 289/2002 esplica efficacia a favore degli altri (inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente e fatte salve le disposizioni del comma 5), deve ritenersi che la somma ingiunta all’odierno ricorrente non sia più dovuta.
3. Deve dunque prendersi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, stante l’annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione,e pronunciarsi la estinzione del giudizio.
4. Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3).
5. Non ricorrono infine i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 l