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Ordinanza Interlocutoria — n. 26980/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to clarify if payment notice is appealable without prior payment notice appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26980/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the taxpayer's appeal against a lower court ruling that dismissed their challenge to tax collection seizures. The taxpayer argued that the lower court incorrectly barred an appeal against the seizure notices because the prior payment notice had not been appealed. The court held that payment notices are generally appealable only if they definitively assert a tax claim, but the specific procedural status regarding the necessity of a prior appeal on the payment notice remains unclear in this instance. Consequently, the case was remanded for further examination to determine the precise procedural requirements for challenging such notices.

Regesto Legislator

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Art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; Art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 83: The Court remands the case to determine whether a payment notice is appealable without a prior appeal against the payment notice, as the lower court's decision on this procedural prerequisite lacks decisive reasoning.

Parole chiave

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tax appeal procedure payment notice appealability tax seizure challenge procedural preclusion taxpayer rights protection pignoramento di crediti esecuzione per debiti recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2946 and 2948 of the Civil Code
Art. 19 of D.Lgs. 31 December 1992, no. 546
Questa Corte ha già chiarito che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.lgs.
Art. 23 of D.Lgs. 7 March 2005, no. 83
la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs.
Art. 2719 of the Civil Code
83 e dell’art. 2719 cod.
art. 2719 cod. civ
83 e dell’art. 2719 cod. civ.
art. 100 cod. proc. civ
Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 06/06/2017, no. 14045
Cass. 25/02/2009, no. 4513
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18432/2022 R.G. proposto da: SANGES ROBERTO S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv. Libero Petrucci e Marco Petrucci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma-Ostia Lido, viale Paolo Orlando, 58, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 316/2022, depositata il 25/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere Rosanna Angarano. Rilevato che:

1. La Sanges Roberto s.r.l. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello della società contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso spiegato avverso due pignoramenti di crediti –nn . 09784201600029666001 e 09784201600029665001 per un importo complessivo di Euro 4.049.015,98 - emessi, entrambi, anche a seguito di ventitré cartelle di pagamento (su un totale di cinquanta) aventi ad oggetto crediti tributari. Considerato che:

1. Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. e dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’eccezione di prescrizione non fosse proponibile impugnando l’atto di pignoramento in assenza di impugnazione dell’atto di intimazione di pagamento.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 83 e dell’art. 2719 cod. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto conformi le fotocopie delle attestazioni di accettazione e consegna delle PEC - con le quali sarebbero state notificate le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento - in assenza di attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale autorizzato e pur essendo state espressamente disconosciute.

3. La delibazione dei motivi di ricorso, ed in particolare del primo, per quanto attiene all’impugnazione dell’intimazione di pagamento, rende opportuna la trattazione in pubblica udienza. 3.1. Questa Corte ha già chiarito che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge. n. 448 del 2001.

Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato. Di conseguenza nell'elencazione dell'art. 19, va incluso ogni atto che non rappresenti un mero invito bonario preordinato ad un dialogo preventivo con il contribuente (come non è nel caso di specie, alla luce delle indicazioni che si ricavano dalle difese delle parti), bensì un vero e proprio atto autoritativo volto a portare a conoscenza del contribuente una pretesa già formata e ben individuata nell'an e nel quantum con intimazione ad esaudirla sotto pena degli atti esecutivi (Cass. 06/06/2017, n. 14045).

Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ. a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. 25/02/2009, n. 4513). 3.2. Quanto all’intimazione di pagamento - inclusa negli atti impugnabili laddove porti a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria - manca, tuttavia, l’evidenza decisoria rispetto alla questione oggetto del contendere, ovvero se il contribuente abbia facoltà di impugnarla oppure onere di impugnarla, se voglia far valere i vizi della cartella di pagamento, con conseguente preclusione del la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa