Court corrects Supreme Court order to add lawyer fees for non-statutory defender by material error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the non-distraction of legal fees for a non-statutory defender. The appellant argued that the original judgment failed to allocate the €200 in expenses to Avv. Leonardo Brasca, despite his prior declaration. The court ruled that the omission was a mere material defect warranting correction under procedural law, while denying a separate ruling on litigation costs due to the administrative nature of the correction process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The court may correct material errors in its own orders or those of lower courts when the defect does not affect the substance of the decision, treating the correction as an administrative act devoid of a winning or losing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7170/2024 R.G. proposto da : PAGNANI LUCILLA, elettivamente domiciliato in Roma Via Cola di Rienzo, 212, presso lo studio dell’avvocato BRASCA LEONARDO (BRSLRD73L16F537Z) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 38260/2021depositata il 03/12/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal Consigliere FABIO DI PISA; RILEVATO CHE 1. Pagnani Lucilla a mezzo del proprio difensore, premesso che con ordinanza n. 38260/2021, depositata il 03/12/2021, questa Corte aveva così disposto:
“La Corte, rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 6.500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, ed accessori di legge”, sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazione in favore del difensore Avv. Leonardo Brasca dichiaratosi antistatario, ha chiesto la correzione dell'errore materiale della mancata distrazione delle spese in favore del legale antistatario;
2. l’ufficio è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso merita accoglimento atteso che per mero materiale, l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorso di cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis S.U. n. 16037/2010) può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali;
2. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).
P.Q.M.
la Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 38260/2021 depositata il 03/12/2021, dopo l’inciso « accessori di legge » debba aggiungersi «, somme distratte in favore dell’Avv. Leonardo Brasca dichiaratosi antistatario », mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in da