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Ordinanza Interlocutoria — n. 26944/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for new role due to missing proof of notification of material error appeal to tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26944/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the proceedings to a new role because the defense failed to prove notification of the material error appeal to the tax agency. The defense argued the court should correct the previous order awarding them costs, but the court noted the lack of evidence regarding the agency's receipt of the request. Consequently, the case was sent back for a new term to establish proper adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: A request for correction of material error requires proof of notification to the opposing party; without such proof, the court must remand the case to a new role to ensure proper adversarial proceedings.

Parole chiave

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material error appeal proof of notification remand to new role taxation proceedings adversarial proceedings costs allocation Cassation procedure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 11632/2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sui ricorsi riuniti iscritti ai n.n. 10988 e 11741 del ruolo generale dell’anno 2023 proposti Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - (già) ricorrente - contro Ferdinando Dell’Aquila rappresentato e difeso,giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to Francesco Maglione e dall’Avv.to Gianfranco Ficca Oggetto: Tributi CORREZIONE DI ERRORE MATERIALEelettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori: francescomaglione1 @avvocatinapoli.legalmail.it e avv.gianfrancoficca@legalmail.it - (già) controricorrente – AVVERSO l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, sezione tributaria, n.11632 del 2024 , depositata il 30 aprile 2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE Con riguardo ai procedimenti riuniti RG n. 10988/2023 e n. 11741/2023, gli Avv.ti Francesco Maglione e Gianfranco Ficca, in qualità di difensori di Ferdinando Dell’Aquila, hanno depositato ricorso per la correzione di errore materiale dell'ordinanza n.11632 del 2024 depositata il 30/04/2024 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, nel respingere entrambi i procedimenti, condannava l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, in favore del controricorrente, al pagamento delle spese processuali che liquidava complessivamente in euro 18.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, senza disporre la distrazione delle spese in favore degli avvocati medesimi, dichiaratisi antistatari;

Considerato che preliminarmente si rileva che non risulta agli attiprova della notifica all’Agenzia delle entrate dell’istanza di correzione di errore materialeper cui occorre rinviare la causa a nuovo ruolo con l’assegnazione di un termine per l’instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte; P. Q. M. Rinvia i procedimenti riuniti RG n. 10988/2023 e n. 11741/2023 a nuovo ruolo ed assegna al ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazioneall’Agenzia delle entrate del ricorso per correzione di errore materiale.

Così deciso