Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26812/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal via settlement agreement with the tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26812/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the litigation extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the cassation appeal, which was accepted by the defendant. The underlying dispute involved a tax assessment for ICI 2010, but the parties had reached a transactional agreement prior to the appeal. Consequently, the Court ruled that no further judicial measures or cost allocations were necessary under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A withdrawal of appeal accepted by the opposing party results in the extinction of the proceedings, excluding the application of the rule requiring the losing party to pay the uniform contribution.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings withdrawal of appeal transactional agreement tax litigation uniform contribution cassation appeal judicial costs contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 4, c.p.c.
stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13312/2020 R.G. proposto da : FERRARIO s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO DE RUGGIERO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIANO ROSAMARIA (MRNRMR64M59H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO PAOLO GERARDO (FRNPGR65H26I438I); -ricorrente- contro COMUNE VANZAGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMONE MARTINI 125, presso lo studio dell’avvocato IASEVOLI ESPEDITO (SVLSDT72M03G812A) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 4402/2019depositata il 08/11/2019 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. la Ferrario s.r.l. ha proposto, sulla base di sei motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4402/13/2019 che ha confermato la sentenza di primo grado in forza della quale era stata rigettata l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento relativo ad ICI 2010 emesso dal Comune di Vanzago;

2. l’ ente impositore ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. secondo quanto risulta dalla documentazione in atti la Ferrario s.r.l. ha depositato rinunzia al ricorso in ragione dell’accordo transattivo intercorso con Comune di Vanzago –rinunzia oggetto di rituale accettazione - conseguentemente chiedendo dichia rarsi l’estinzione del giudizio;

2. per effetto dell’ intervenuta rinunzia al ricorso in atti oggetto di accettazione va dichiarata, dunque, l’estinzione del giudizio;

3. stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.);

4. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'a rt. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria,