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Ordinanza — n. 26809/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding unnecessary joinder of tax authority in tax collection disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26809/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the tax authority's appeal against a regional tribunal decision that dismissed a request to join the tax entity as a party. The authority argued this violated procedural rules, but the court held that taxpayers can sue either the tax collector or the tax authority without mandatory joinder. Consequently, the court ruled that the collector's unilateral notification of the dispute to the tax authority is a substantive right, not a procedural requirement needing judicial authorization.

Regesto Legislator

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Art. 39 d.lgs. n. 112/1999; Art. 360 c.p.c.: The taxpayer may sue the tax collector or the tax authority independently in collection disputes; the collector's notification to the authority is a substantive prerogative (litis denuntiatio) not requiring judicial authorization.

Parole chiave

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tax collection disputes litis denuntiatio tax collector notification mandatory joinder tax authority liability contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3 of the Code of Civil Procedure
con l’unico motivo proposto parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 39 of D.Lgs. n. 112/1999
civ., violazione dell’art. 39 d.lgs.
Art. 39 of D.Lgs. n. 12/1999
civ., violazione dell’art. 39 d.lgs.
Art. 103, 106, and 269 of the Code of Civil Procedure
Art. 14 and 23, paragraphs 1 and 3 of D.Lgs. n. 546/1992
art. 39 d.lgs. n. 12/1999
civ., violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 12/1999, degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3668/2017
Cass. n. 16412/2007
Cass. n. 16685/2019
Cass. n. 16685/2019) e con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (cfr.
Cass. n. 9250/2019
Cass. n. 9250/2019); 2.2.
Cass. n. 8295/2018
Cass. n. 10528/2017
Cass. n. 7514/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13898/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro FANTINATO MICHELE, domiciliato ex lege in PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONErappresentato e difeso d a ll’avvocato STRAGLIOTTO PAOLA (STRPLA73C52E970W) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. del FRIULI - VENEZIA GIULIAn. 167/2021 depositata i l 23/11/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. ADER, Agenzia delle entrate-riscossione, propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 167/1/2021 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato la cartella impugnata da Michele Fantinato;

2. il contribuente resiste con controricorso e successivamente ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo proposto parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 12/1999, degli artt. 103, 106 e 269 c.p.c., degli artt. 14 e 23, commi 1° e 3°, d.lgs. n. 546/1992, per avere la Commissione Tributaria Regionale respinto la richiesta della Concessionaria di chiamata in causa dell’Ente impositore, la Corte di appello di Trieste;

2. il motivo è infondato; 2.1. la censura non coglie nel segno dovendosi ritenere non dirimenti i principi invocati da parte ricorrente (e fissati da Cass. 3668/2017) in linea con le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007 in cui si è affermato l'orientamento interpretativo secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.

Nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass.nn. 16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017). Sulla base dei principi, da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7514/2022, anche nelle controversie tributarie il contribuente che impugni che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire, quindi, indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, non imponendosi al giudice tributario l’integrazione del contraddittorio.

Va, inoltre, ribadito che la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 è espressione di una facoltà riconosciuta all'Agente della riscossione al fine di rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Per tale ragione questa Corte, con orientamento ormai consolidato, la qualifica come litis denuntiatio, intravedendovi una prerogativa di natura sostanziale di cui l'Agente della Riscossione che intenda può avvalersi senza la necessità di un'autorizzazione da parte del giudice (cfr.

Cass. n. 16685/2019) e con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (cfr. Cass. n. 9250/2019); 2.2. non può, pertanto, in alcun modo rilevare la circostanza che la Commissione tributaria regionale abbia respinto la richiesta della concessionaria di chiamata in causa dell’ente impositore;

3. il ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato; 3.1. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna laricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso nella camera di consi