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Ordinanza — n. 26800/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against registration tax liability despite notary misappropriation, upholding joint responsibility rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26800/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the sole ground appeal filed by Top Sun 2 s.r.l. against the Regional Tax Commission's decision. The taxpayer argued that joint liability was unjustified because the notary had illegally misappropriated funds intended for tax payment, claiming the taxpayer was already relieved of the obligation. The court held that no derogating law exists to exempt taxpayers from joint responsibility when a notary fails to remit taxes, maintaining that the notary acts as a guarantor rather than a state collector.

Regesto Legislator

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Art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986; Art. 3 bis, comma 3, d.lgs. n. 463 del 1987: The joint liability of contracting parties for registration tax remains valid even if the notary misappropriates funds, as the taxpayer's payment to the notator does not automatically extinguish the tax debt.

Parole chiave

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registration tax liability joint and several responsibility notary misappropriation taxpayer relief solidarity bond fiscal administration constitutional compatibility omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986, in combinato disposto con l'art.
Art. 3 bis, comma 3, d.lgs. n. 463 del 1987
l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’ art. 370, primo comma, cod.
Art. 3 Cost.
l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’ art. 370, primo comma, cod.
Art. 53 Cost.
131 del 1986 comporterebbe una violazione dell'art. 53 Cost. imponendo un rilevante pregiudizio economico a carico del contribuente non addebitabile ad alcuna condotta colpevole, in assenza di manifestazioni di capacità contributiva;
Art. 1188 cod. civ.
Tale consegna di denaro, si evidenzia, risulta avere efficacia solutoria ex art. 1188 cod.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
con l'unico motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte rigetta il ricorso; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n.
art. 1188 cod. civ
Tale consegna di denaro, si evidenzia, risulta avere efficacia solutoria ex art. 1188 cod.
art. 53 Cost
131 del 1986 comporterebbe una violazione dell'art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 13653 del 12/06/2009, Rv.608751
(Sez. 5, Sentenza n. 13653 del 12/06/2009, Rv.608751 - 01);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21818/2019 R.G. proposto da : TOP SUN 2 s.r.l. CON SOCIO UNICO, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato COLUCCIA MARIA ASSUNTA (CLCMSS66A67H501Y) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -resistente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. del Lazio n. 1026/2019 depositata il25/02/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. la società Top Sun 2 s.r.l., a socio unico, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1026/7/2019 la quale aveva respinto l'appello della società contribuente avverso la decisione in primo grado in forza della quale era stata rigettata l’impugnazione avverso l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate aveva richiesto alla contribuente, ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986, il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare nonostante essa avesse già versato, per intero, la somma dovuta nelle mani del notaio rogante il quale, tuttavia, se ne era indebitamente appropriato senza versarle all'Erario;

2. l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’ art. 370, primo comma, cod. proc. Civ. CONSIDERATO CHE 1. con l'unico motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986, in combinato disposto con l'art. 3 bis, comma 3, d.lgs. n. 463 del1987 e degli artt. 3 e 53 Cost. Assume che erroneamente il giudice d'appello aveva affermato la responsabilità solidale della società contribuente nonostante il comportamento penalmente illecito del notaio che si era indebitamente appropriato delle somme al medesimo consegnate per il versamento delle imposte indirette, non considerando che, a seguito della introduzione della procedura di registrazione telematica degli atti immobiliari, l'unico soggetto tenuto all'assolvimento del tributo è il notaio al quale le parti contraenti forniscono la necessaria provvista.

Tale consegna di denaro, si evidenzia, risulta avere efficacia solutoria ex art. 1188 cod. civ., sicché il contribuente che ha versato al notaio l'importo dovuto in relazione all'atto stipulato si libera dell'obbligo tributario mentre, in tale sistema, il notaio è più un mero corresponsabile dell'imposta, ma l'unico referente dell'Erario. Lamenta che la tesi dei giudici di appello finisce per determinare, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento in quanto il contribuente sarebbe obbligato a versare somme al notaio rimanendo esposto al rischio di dover nuovamente pagare l'imposta, mentre il notaio godrebbe di una garanzia preventiva, potendo subordinare il rogito al previo deposito della provvista, e di una garanzia successiva in forza del privilegio speciale sugli immobili e della tutela monitoria speciale ex art. 633, n. 3 cod. proc. civ.

Infine, l'applicazione dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 comporterebbe una violazione dell'art. 53 Cost. imponendo un rilevante pregiudizio economico a carico del contribuente non addebitabile ad alcuna condotta colpevole, in assenza di manifestazioni di capacità contributiva;

2. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate; 2.1. la questione prospettata dalla società ricorrente ha costituito oggetto di specifica disamina da parte di questa Corte la quale ha, condivisibilmente, affermato che «il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalsodella procedura di registrazione telematica ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, è responsabile d'imposta, benché, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, restino obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione» (Cass., Sez. 5, n. 17357 del 19/08/2020, Rv. 659509-01; v., altresì, Sez. 5, n. 15450 del 07/06/2019, Rv. 654155- 01 nonché Cass. n. 30652/2021).

A fondamento di tale conclusione questa Corte ha osservato che la modalità di registrazione telematica dell'atto e di versamento dei tributi su autoliquidazione del notaio, mediante il modello unico informatico (M.U.I.) prevista dalla legge, costituisce un'applicazione meramente strumentale, tecnologica ed evolutiva, della fase di registrazione dell'atto e della riscossione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione, la quale tuttavia non modifica la natura della responsabilità giuridica del notaio per il pagamento delle imposte, non essendo stato modificato l'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 il quale stabilisce che il notaio obbligato, in via solidale, al pagamento dell'imposta di registro (nonché delle imposte ipotecaria e catastale, ai sensi degli artt. 11 e 13, comma 1, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347) unitamente alle parti contraenti.

Si tratta di una responsabilità che trova fondamento nel ruolo di garanzia assegnato al notaio rigante dalla legge al fine di assicurare il soddisfacimento della pretesa impositiva ma che non esclude che egli rimanga, tuttavia, estraneo al presupposto impositivo che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo che costituisce espressione di capacità contributiva. Pertanto, in mancanza di una norma derogatrice che in modo espresso sancisca l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dai contribuenti/contraenti nelle mani del notaio, questi continua a configurarsi come responsabile d'imposta con un ruolo di garanzia assegnatogli dalla legge per rafforzare la pretesa dell'amministrazione finanziaria, fermo restando che il presupposto impositivo riguarda unicamente le parti del rapporto contrattuale, in capo alle quali soltanto l'ordinamento riconduce un'espressione di capacità contributiva a nulla rilevando l’eventuale illecito penale posto in essere dall’ufficiale rogante; 2.2. questa Corte ha, altresì, già vagliato la questione di conformità agli artt. 3 e 53 Cost. dell'art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell'imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento, ritenendola manifestamente infondata.

Si è, infatti, in modo pienamente condivisibile, affermato che in tema di imposta di registro, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell'imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento. Nell'effettuazione di tale pagamento, infatti, il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell'affidamento fiduciario delle predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto tra l'Amministrazione ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest'ultimo al notaio, e non possono quindi tradursi nella violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva. (Sez. 5, Sentenza n. 13653 del 12/06/2009, Rv.608751 - 01);

3. questo Collegio ritiene che, pur tenuto conto delle argomentazioni spese da parte ricorrente, non sussistano ragioni per discostarsi da tali conclusioni, sicché in ragione della conformità a diritto della pronunzia impugnata il ricorso deve essere rigettato;

4. nulla deve essere disposto sulle spese, non essendosi costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisd