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Ordinanza — n. 26791/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal on non-appeal principle but allows second ground, quashing lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26791/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the first ground of the tax authority's appeal regarding the non-appeal principle but allowed the second ground concerning the lack of contestation. The taxpayer argued that the appellate court erred by treating the tax authority's rejection of the entire claim as an admission of facts not specifically contested. The court ruled that the non-appeal principle applies to factual assertions in the appeal, not the legal validity of the taxpayer's arguments, thus quashing the lower judgment and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: The principle of non-appeal applies to factual assertions in the appeal, not the legal validity of the taxpayer's arguments; therefore, a tax authority's rejection of the entire claim does not preclude the taxpayer from contesting the legal basis of their defense.

Parole chiave

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non-appeal principle tax collection appeal lack of contestation tax authority rejection remand for retrial procedural admissibility legal validity of arguments ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
con un primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
con il proposto ricorso incidentale Renzo Biasi deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art.112 cod.
Art. 39 d.lgs. n. 12/1999
civ., violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 12/1999, degli artt.
Artt. 103, 106 e 269 cod. proc. civ.
12/1999, degli artt. 103, 106 e 269 cod. proc. civ., degli artt.
Artt. 14 e 23, commi 1° e 3°, d.lgs. n. 546/1992
civ., degli artt. 14 e 23, commi 1° e 3°, d.lgs. n. 546/1992, per avere la Commissione Tributaria Regionale respinto la richiesta della concessionaria di chiamata in causa dell’ ente impositore, la Corte di appello di Trieste;
Artt. 99, 113 e 115 cod. proc. civ.
civ., violazione degli artt. 99, 113 e 115 cod. proc. civ. nonché 39 d.lgs.
Art. 39 d.lgs. 112/1999
civ., violazione dell’art. 39 d.lgs.
Art. 112 cod. proc. civ.
nonché 39 d.lgs. 112/1999 per avere i giudici di appello ritenuto comprovate le tesi di parte ricorrente in difetto di contestazione in ragione della mancata chiamata in causa dell’ente impositore;
art. 39 d.lgs. n. 12/1999
civ., violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 12/1999, degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3668/2017
la censura non coglie nel segno dovendosi ritenere non dirimenti i principi invocati da parte ricorrente (e fissati da Cass. 3668/2017) in linea con le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
Sez. Unite, n. 16412 del 25 luglio 2007
Sez. 5, Sentenza n. 7127 del 13/03/2019
Cass., 12 giugno 2020, n. 11270
Cass., 22 settembre 2017, n. 22095
Cass., 22 settembre 2017, n. 22095; Cass., 20 dicembre 2012, n.
Cass., 20 dicembre 2012, n. 23548
22095; Cass., 20 dicembre 2012, n. 23548; Cass., 7 luglio 2010, n.
Cass., 7 luglio 2010, n. 16016
23548; Cass., 7 luglio 2010, n. 16016; Cass., 18 settembre 2007, n.
Cass., 18 settembre 2007, n. 19366
16016; Cass., 18 settembre 2007, n. 19366; Cass., 26 gennaio 2006, n.
Cass., 26 gennaio 2006, n. 1691
19366; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1691; Cass., 28 agosto 2004, n.
Cass., 28 agosto 2004, n. 17201
1691; Cass., 28 agosto 2004, n. 17201); 6.1.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11045/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro BIASI RENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE (MRNGPP68T13H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEONETTI MASSIMILIANO (LNTMSM76M14B963X); - contror icorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. del FRIULI - VENEZIA GIULIAn. 221/2018 depositata i l 05/11/2018 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE:

1. ADER, Agenzia delle entrate-riscossione, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 221/1/2018 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato le cartelle impugnate da Renzo Biasi;

2. il contribuente resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo articolato in più censure. CONSIDERATO CHE:

1. con un primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 12/1999, degli artt. 103, 106 e 269 cod. proc. civ., degli artt. 14 e 23, commi 1° e 3°, d.lgs. n. 546/1992, per avere la Commissione Tributaria Regionale respinto la richiesta della concessionaria di chiamata in causa dell’ ente impositore, la Corte di appello di Trieste;

2. con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 99, 113 e 115 cod. proc. civ. nonché 39 d.lgs. 112/1999 per avere i giudici di appello ritenuto comprovate le tesi di parte ricorrente in difetto di contestazione in ragione della mancata chiamata in causa dell’ente impositore;

3. con il proposto ricorso incidentale Renzo Biasi deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per omessa pronunzia, sulle specifiche eccezioni formulate dal contribuente relative a: incompetenza territoriale dell’agente della riscossione, omessa previa notifica dell’invito di pagamento, omessa notifica della cartella a tutti i coobbligati, erronea valutazione della capienza del fallimento ostativa della prenotazione a debito;

4. il primo motivo è infondato; 4.1. la censura non coglie nel segno dovendosi ritenere non dirimenti i principi invocati da parte ricorrente (e fissati da Cass. 3668/2017) in linea con le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007 in cui si è affermato l'orientamento interpretativo secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.

Nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass.nn. 16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017). Sulla base dei principi, da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7514/2022, anche nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire, quindi, indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, non imponendosi al giudice tributario l’integrazione del contraddittorio.

Va, inoltre, ribadito che la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 è espressione di una facoltà riconosciuta all'Agente della riscossione al fine di rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Per tale ragione questa Corte, con orientamento ormai consolidato, la qualifica come litis denuntiatio, intravedendovi una prerogativa di natura sostanziale di cui l'Agente della Riscossione può avvalersi senza la necessità di un'autorizzazione da parte del giudice (cfr.

Cass. n. 16685/2019) e con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (cfr. Cass. n. 9250/2019); 4.2. non può, pertanto, in alcun modo rilevare la circostanza che la Commissione tributaria regionale abbia respinto la richiesta della concessionaria di chiamata in causa dell’ente impositore;

5. il secondo motivo è fondato; 5.1. la C.T.R. ha ritenuto che: «La conseguenza della mancata chiamata in causa della Corte d'Appello di Trieste da parte dell’Agente della Riscossione comporta la mancata contestazione delle questioni sollevate dal ricorrente relativi alla pretesa tributaria. Va infatti osservato che il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche nel processo tributario. (Cass. Sez. Trib. Sent. nr. 2196 del 6.2.1015)»; 5.2. premesso che il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, nell'ambito del quale, tuttavia, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del "thema decidendum" ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione. (Sez. 5- , Sentenza n. 7127 del 13/03/2019, Rv. 653319 - 01), nel caso in esame non poteva in alcun modo trovare applicazione il principio di non contestazione in quanto lo stesso si riferisce agli elementi di fatto affermati nel ricorso introduttivo, non alla fondatezza giuridica delle tesi giuridiche ivi propugnate, apparendo evidente l’errore in diritto in cui sono incorsi i giudici di appello;

6. il ricorso incidentale è da ritenere inammissibile alla stregua del condivisibile principio di diritto secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass., 12 giugno 2020, n. 11270;

Cass., 22 settembre 2017, n. 22095; Cass., 20 dicembre 2012, n. 23548; Cass., 7 luglio 2010, n. 16016; Cass., 18 settembre 2007, n. 19366; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1691; Cass., 28 agosto 2004, n. 17201); 6.1. nel caso in esame risulta evidente che il ricorso incidentale riguarda questioni che la C.T.R., applicato (“erroneamente”) il principio di non contestazione, ha ritenuto assorbite sicchè la parte non aveva interesse a lamentare una omessa pronunzia, non configurabile;

7. in conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglieil secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa , anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis del