Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26758/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to taxpayer's withdrawal of appeal against liquidation notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26758/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's unilateral withdrawal of the appeal. The taxpayer, Antonio Lazzarini, had previously challenged a liquidation notice for registration, mortgage, and cadastre taxes, but later renounced the appeal citing subsequent judicial decisions. The court ruled that this unilateral renunciation, properly notified, legally terminates the proceedings without requiring the opposing party's acceptance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant, once notified to the opposing party, constitutes a unilateral act that extinguishes the litigation without the need for acceptance.

Parole chiave

Generato dall'IA
unilateral renunciation extinction of litigation tax appeal withdrawal notification requirements unilateral act effect spese legali spese secondo la LStrl riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
39/2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite; CONSIDERATO CHE :
Art. 391 cod. proc. civ.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia a
art. 390 cod. proc. civ
39/2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite; CONSIDERATO CHE :
art. 391 cod. proc. civ
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia a

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31846/2019 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO L AZZARINI A NTONIO (codice fiscale LZZ NTN 45L24 F749 M), nato a Morrovalle (MC) il 24 luglio 1945, residente in Roma, alla Via Barnaba Oriani, n. 5, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al controricorso, dall'avv.

Stefano Zagà (codice fiscale ZGA SFN 77C22 L419 W), domiciliato ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTE – R INUNCIA per la cassazione della sentenza n. 542/4/2019 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata l’8 luglio 2019, notificata il 31 luglio 2019; U DITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio del 3 luglio 2024. RILEVATO CHE :

1. con il ricorso in oggetto l’Agenzia delle Entrate impugnava la suindicata sentenza con cui la Commissione tributaria regionale delle Marche aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale oggetto di contenzioso fosse da annullare, siccome adottato in violazione dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella versione novellata dall’art. 1, comma 87, lett. a), della legge 205/2017 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 145/2018;

2. l’Agenzia delle Entrate, impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica in data 21 ottobre 2019, formulando un unico motivo di impugnazione;

3. Antonio Lazzarini resisteva con controricorso notificato il 6 marzo 2020;

4. con nota del 23 marzo 2022, notificata in pari data al contribuente, l’Agenzia delle Entrate, dando conto dell’annullamento dell’avviso di liquidazione giusta ordinanza n. 24789/2021 di questa Corte, che aveva annullato l’avviso di liquidazione emesso nei confronti di Lorenzo Lazzarini (coobbligato) e prendendo atto della pronuncia della Corte costituzionale n. 39/2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite; CONSIDERATO CHE :

1. il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;

2. la predetta rinuncia risulta essere stata notificata alla controparte e la sua natura di atto unilaterale non accettizio, non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921); la rinuncia è, pertanto, rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio;

3. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata sulla base di pronunce giudiziali successive alla proposizione del ricorso. P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia a