Cassation court dismisses tax appeal due to plaintiff's withdrawal citing lack of autoproducer status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe plaintiff voluntarily withdrew the tax appeal, citing the court's established orientation regarding the non-existence of prerequisites for autoproducer status. Consequently, the Cassation Court declared the proceedings extinguished under Article 391 of the Civil Procedure Code. The judgment explicitly states that the ruling is not a rejection of the appeal's merits but a procedural termination due to the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws a tax appeal, the judgment is extinguished rather than rejected, precluding the application of specific procedural rules regarding the nature of the ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 4585-2020, proposto da: COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING s.r.l., cf. 01032450072, in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante la IDROENERGIA s.c.r.l., elettivamente domiciliatain Roma, via XXIV Maggio,n. 43 , presso lo studio degli avv. Nicola Lucariello e Alberto Mula, dai quali è rappresentatae difesa – Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE DOGANE, cf97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis– Controricorrente Avverso la sentenza n. 1213/09/2019 della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 20giugno 20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12giugno 2024dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Accise –Accordo di ristrutturazione omologato -Rinuncia RGN 4585/2020 Consigliere rel. Federici Rilevato che L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificò alla ricorrente, autoproduttore di energia elettrica, l’avviso di pagamento, relativo all’anno d’imposta 2008, contestando l’illegittima applicazione dell’esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett.
b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (cd. TUA –Testo Unico sulle Accise). Nello specifico negò che l’esenzione spettasse per l’energia consumata dalle imprese consorziate, trattandosi di consumatori finali diversi dalla società autoproduttrice. Agli importi furono applicati gli interessi legali ma non quelli moratori, né le sanzioni. L’atto fu tuttavia sospeso in autotutela, ex art. 2-quater del d.l. 564 del 1994, in attesa di chiarimenti da parte della Direzione centrale sulla spettanza dell’esenzione. La società impugnò comunque l’atto, mentre, a seguito dei chiarimenti ricevuti dalla Direzione centrale, l’ufficio notificò nuovo avviso di pagamento, con il quale confermò il precedente atto impositivo.
Quest’ultimo atto non fu impugnato. La Commissione tributaria provinciale di Ferrara, con sentenza n. 387/01/2016, dichiarò il ricorso inammissibile per mancata impugnazione dell’atto confermativo. L’appello proposto dalla società dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna fu respinto per le medesime ragioni con sentenza n. 1213/09/2019. La società ha censurato la sentenza affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Fissata l’adunanza camerale per la trattazione del processo, la società (con nuova denominazione CVA Energie s.r.l., già Compagnia Valdostana, ma della quale non risulta una specifica nuova costituzione) ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
All’esito dell’adunanza camerale del 1 2 giugno 202 4 la causa è stata decisa. Considerato che Deve pregiudizialmente evidenziarsi che con atto depositato il 5/06/2024 la società ha dichiarato la rinuncia al ricorso , motivata da lla presa d’atto dell’orientamento di questa Corte circa l’insussistenza deipresupposti per il riconoscimento della qualifica di autoproduttore di energia elettrica ceduta ai RGN 4585/2020 Consigliere rel. Federici soci consortili e dell’assenza delle condizioni per l’applicazione del principio del legittimo affidamento.
L’atto di rinuncia risulta comunicato dalla medesima ricorrente all’Agenzia delle dogane, ciò che rileva anche ai fini della decisione sulle spese processuali. Sussistono dunque le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese. Il tenore della pronunzia, che non è di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso (principale come incidentale), esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa integralmente