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Ordinanza — n. 26690/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by ruling that the appeal was timely filed based on the first delivery date, not the final notification date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26690/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against a Regional Tax Court decision that had declared the appeal inadmissible due to tardiness. The taxpayers argued that the appeal was filed within the deadline, while the lower court relied on the date of final notification to the tax office. The court ruled that the appeal was timely because it was first delivered to the office on January 24, 2019, and the subsequent change of the lawyer's address did not invalidate the initial valid notification.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 5, d.lgs. 546/1992; Art. 17, comma 1, d.lgs. 546/1992: The term for filing an appeal commences from the date of the first delivery of the appeal act to the tax office, and a subsequent change of the lawyer's address does not invalidate prior valid notifications.

Parole chiave

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tax appeal timeliness first delivery date change of address valid notification tardiness exception tax procedure code Cassation ruling notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 5, d.lgs. 546/1992
Conseguentemente, in base al già richiamato art. 16, comma 5, del d.lgs.
Art. 17, comma 1, d.lgs. 546/1992
Simona Vita nel giudizio di primo grado.Infatti, nel processo tributario, a norma dell’art. 17, comma 1, del d.lgs.
Art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R.
art. 112 cod. proc. civ
546, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 agosto 2016, n. 16189
Cass. 19 novembre 2014, n. 24641
Cass. 19 novembre 2014, n. 24641).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 935/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrenti – contro GRASSO LUCIA GRASSO ANGELA RIGGIO ANGELA PATRIZIA, elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Gregorio Lo Presti dal quale sono rappresentate e difese in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrenti – CARTELLA DI PAGAMENTO –IRES R.G. N.935/2023 Cons. est. Valentino Lenoci avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale della Sicilia – sezione staccata di Catania n. 5794/05/2022 , depositata il 22 giugno 2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 5 giugno 2024 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Le dott.sse Angela Grasso, Lucia Grasso, Luisa Siciliano, Anna Maria Perno, Angela Patrizia Riggio e Caterina Laudani presentavano all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. Affermavano di appartenere alla categoria dei medici di medicina generica e/o pediatrica e che, nell’àmbito dell’esercizio della propria attività convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, non possedendo una struttura autonoma organizzata, erano escluse dall’applicazione dell’IRAP, mancando il presupposto impositivo di cui all’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Formatosi il silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso in questione, le contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria P rovinciale di Catan i a la quale, con sentenza n. 150/06/2019, pronunciata il 17 dicembre 2018 e depositata il 7 gennaio 2019, lo accoglieva, ordinando il rimborso richiesto e compensando le spese.

3. L’Agenzia delle Entrate quindi proponeva appello nei confronti di Grasso Angela, Grasso Lucia e Riggio Angela Patrizia, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata e dichiarata la decadenza del diritto a chiedere R.G. N.935/2023 Cons. est. Valentino Lenoci il rimborso relativamente alle istanze presentate da Grasso Angela per gli anni 2004, 2005 e 2006 e da Riggio Angela Patrizia per l’anno d’imposta 2005, e che fosse rigettata la richiesta di rimborso avanzata da Grasso Angela per l’anno 2007, da Grasso Lucia per gli anni 2006 e 2007 e da Riggio Angela per l’anno 2007;la Commissione T ributaria R egionale della Sicilia, con sentenza n. 5794/05/2022, pronunciata il 7 ottobre 2021 e depositata in segreteria il 22 giugno 2022, dichiarava inammissibile l’appello per tardività.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate,sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 29 dicembre 2022). Grasso Lucia, Grasso Angela e Riggio Angela Patrizia resistono con controricorso.

5. Con decreto del 18 marzo 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 5 giugno 2024 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entratededuce violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 1, 51, comma 1 e 16, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto tardivo l’appello, avendo fatto decorrere il termine per la proposizione dell’impugnazione dalla data in cui la sentenza impugnata era stata consegnata per la notificazione all’Ufficio N.E.P. (e cioè il 24 gennaio 2019), R.G. N.935/2023 Cons. est. Valentino Lenoci anziché dalla data in cui la sentenza è stata consegnata a mani del funzionario addetto alla ricezione (e cioè il 31 gennaio 2019).

2. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa delle controricorrenti. 2.1. Deduce, in primo luogo, la difesa delle parti private che, nella specie, la C.T.R. sarebbe incorsa in un errore di fatto, ed in particolare in un errore di percezione rispetto ad una data rilevante ai fini della tempestività del gravame, con la conseguenza che la pronuncia di inammissibilità erroneamente emessa avrebbe potuto essere impugnata soltanto attraverso istanza di revocazione, ai sensi degli artt. 395 e ss. cod. proc. civ.

Tale eccezione è infondata, in quanto l’Agenzia delle Entrate censura non già un mero errore di fatto, ma l’errata applicazione della norma processuale riguardante la determinazione del dies a quoper la proposizione dell’appello, e cioè, in particolare, il combinato disposto degli artt. 16, comma 5, e 51, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, secondo il quale i termini che hanno inizio dalla notificazione di un atto (e, nella fattispecie in esame, i termini per proporre appello) decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto. 2.2. Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto del requisito di autosufficienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle controricorrenti, il ricorso in esame contiene tutte le indicazioni riguardanti i fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, essendo chiaramente evincibile la materia R.G. N.935/2023 Cons. est. Valentino Lenoci controversa, attinente alla esatta individuazione del dies a quo per la proposizione dell’appello, essendo peraltro pacifico che la notificazione della sentenza di primo grado si è perfezionata presso l’Uffici in data 31 gennaio 2019. 2.3. Totalmente infondata è anche la terza eccezione di inammissibilità; l’Ufficio ha infatti correttamente qualificato il ricorso come violazione di norma processuale, riferendosi quindi all’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., mentre non è richiamata l’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.

3. Nel merito, il ricorso è fondato. Ed invero, risulta ex actis, ed è pacifico tra le parti, che la notifica della sentenza di primo grado è stata eseguita a mezzo consegna all’Ufficio N.E.P. in data 24 gennaio 2019, ma la notifica si è perfezionata solamente in data 31 gennaio 2019 a mani dell’impiegato ing. Marchetta. Conseguentemente, in base al già richiamato art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, è da tale ultima data che decorreva il termine per la proposizione dell’appello scadeva il 1° aprile 2019, ragion per cui la spedizione dell’atto di appello effettuata in data 29 marzo 2019 deve ritenersi tempestiva.

A nulla rileva, peraltro, che tale notifica sia stata successivamente rinnovata in data 5 aprile 2019, in quanto la precedente notificazione non si era perfezionata, per mutamento del domicilio del difensore delle contribuenti avv. Simona Vita nel giudizio di primo grado.Infatti, nel processo tributario, a norma dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede sono efficaci nei confronti della segreteria della R.G. N.935/2023 Cons. est. Valentino Lenoci Commissione (ora Corte di G iustizia T ributaria) e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la variazione, restando gli atti del processo, prima di tale termine, validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche qualora la variazione sia di tipo endoprocedimentale, sicché il giudice, constatatala mancata notifica dell’appello per trasferimento del destinatario, non può dichiarare inammissibile il gravame, ma deve disporre il rinnovodella notifica (in questo senso Cass. 3 agosto 2016, n. 16189;

Cass. 19 novembre 2014, n. 24641). In base a tali principi, dunque, ai fini del rispetto dei termini per l’impugnazionedeve, nel caso di specie, farsi riferimento al primo invio dell’atto di appello, avvenuto il 29 marzo 2019, non risultando comunicato il mutamento del domicilio professionale del difensore delle parti private nel corso del giudizio di primo grado.

4. Il ricorso deve quindi essere accolto. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado