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Ordinanza — n. 26682/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority's appeal, ruling notification via non-registered PEC valid if recipient knew the sender.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26682/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal decision that annulled a tax payment order. The authority argued the notification via electronic mail was valid despite the address not appearing in public registers, while the taxpayer claimed lack of proper service. The court ruled that the notification was effective because the recipient's address was active in the INI-PEC index and the subsequent seizure act confirmed knowledge of the sender, thereby upholding the tax order.

Regesto Legislator

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Art. 26 DPR 600/1973; Art. 3-bis L. 53/1994: Notification via PEC using an institutional address not in public registers is valid if the recipient can fully exercise their defense rights without uncertainty regarding the sender and subject matter.

Parole chiave

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tax notification validity PEC electronic mail public registers requirement tax payment order right of defense INA-PEC index administrative procedure notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 DPR 29 settembre 1973, n. 600
Art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53
600, nonché dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, num. 3) cod. proc. civ.
53, in relazione all’art. 360, primo comma, num.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18 maggio 2022, n. 15979
Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015
anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30183/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrenti – contro MALLARDO C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita, –intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale della Campania n. 4287/20/2022 , depositata il 23 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 5 giugno 2024 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che: CARTELLA DI PAGAMENTO – IRES-IVA2005 R.G. N.30183/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava, in data 10 maggio 2019, cartella di pagamento n. 071-2019- 0071505065-000 alla Mallardo C. s.r.l., per la riscossione di IVA ed IRES per l’anno d’imposta 2005.

2. La società contribuente impugnava la cartella di pagamento suddetta dinanzi alla Commissione T ributaria Provinciale di Napoli, sostenendo di esserne venuta a conoscenza soltanto a seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi n. 071-84-2019-00006577-001, avvenuta in data 11 novembre 2019. La C.T.P. adìta, con sentenza n. 8646/41/2020, depositata il 4 dicembre 2020, rigettava il ricorso.

3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria R egionale della Campania, con sentenza n. 4287/20/2022, pronunciata il 19 maggio 2022 e depositata in segreteria il 23 maggio 2022, accoglieva l’appello, annullando la cartella di pagamento impugnata.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione , sulla base di un unico motivo(ricorso notificato il 19 dicembre 2022). Non si è costituitain giudizio la Mallard o C. s.r.l. , rimast a intimata.

5. Con decreto del 18 marzo 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 5 giugno 2024 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. R.G. N.30183/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’ente della riscossione che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto priva di effetti giuridici la notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quanto effettuata a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, in quanto era certa la riconducibilità dell’atto all’ente medesimo, e la necessaria iscrizione nei pubblici registri era da riferirsi unicamente alla casella p.e.c. del destinatario.

2. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che , in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all’art. 6-terd.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del R.G.

N.30183/2022 Cons. est. Valentino Lenoci proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015). Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l’avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all’ente della riscossione, in quanto:

a) l’indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto contenente il dominio pec.agenziariscossione.gov.it; b ) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall’indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto di pignoramento presso terzi. Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.

3. Consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimit